Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa |
Capitolo: | 2.3 organizzazione amministrativa |
Data: | 23/12/1976 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. Gli atti amministrativi della Regione Lazio o da questa delegati per i quali è prescritta la pubblicazione, sono pubblicati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul [...] |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...] |
§ 2.3.2 – L.R. 23 dicembre 1976, n. 67.
Pubblicazione di atti amministrativi della Regione Lazio o da questa delegati.
(B.U. 5 gennaio 1977, n. 36 – S.O.).
Gli atti amministrativi della Regione Lazio o da questa delegati per i quali è prescritta la pubblicazione, sono pubblicati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio [1].
1 bis. Le determinazioni dei dirigenti della Giunta regionale sono periodicamente trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, al Consiglio regionale e pubblicate attraverso la rete telematica INTRANET [2].
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Comma così modificato dall’art. 11 della
[2] Comma aggiunto dall’art. 11 della