§ 2.3.2 – L.R. 23 dicembre 1976, n. 67.
Pubblicazione di atti amministrativi della Regione Lazio o da questa delegati.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:23/12/1976
Numero:67


Sommario
Art. 1.      Gli atti amministrativi della Regione Lazio o da questa delegati per i quali è prescritta la pubblicazione, sono pubblicati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 2.3.2 – L.R. 23 dicembre 1976, n. 67.

Pubblicazione di atti amministrativi della Regione Lazio o da questa delegati.

(B.U. 5 gennaio 1977, n. 36 – S.O.).

 

Art. 1.

     Gli atti amministrativi della Regione Lazio o da questa delegati per i quali è prescritta la pubblicazione, sono pubblicati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio [1].

     1 bis. Le determinazioni dei dirigenti della Giunta regionale sono periodicamente trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, al Consiglio regionale e pubblicate attraverso la rete telematica INTRANET [2].

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.