§ 2.3.1018 - D.G.R. 11 marzo 2005, n. 286.
Adempimenti di cui al comma 2, dell'art. 3 della legge regionale n. 32/2003 "Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:11/03/2005
Numero:286

§ 2.3.1018 - D.G.R. 11 marzo 2005, n. 286. [1]

Adempimenti di cui al comma 2, dell'art. 3 della legge regionale n. 32/2003 "Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o svracomunale dei giovani".

(B.U. 9 aprile 2005, n. 10.)

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

     SU PROPOSTA del Presidente;

     VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

     VISTO il Reg. 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;

     VISTA la L.R. 6 ottobre 2003, n. 32 "Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei giovani";

     VISTO il comma 1, dell'art. 3, della L.R. n. 32/2003 il quale dispone che la Regione concede ai comuni, ai municipi od ai comuni in forma associata un contributo sulle spese necessarie per l'istituzione e la gestione del consiglio comunale o municipale o sovracomunale dei giovani;

     VISTO il comma 2, dell'art. 3, della L.R. n. 32/2003, il quale dispone che la Giunta regionale adotta una deliberazione nella quale sono stabiliti:

     1. le modalità per la presentazione, da parte dei comuni o dei municipi, delle richieste di contributo;

     2. i criteri per la valutazione delle richieste di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;

     3. gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;

     4. le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate;

     DATO ATTO di dover provvedere a quanto disposto dalla L.R. n. 32/2003, art. 3, comma 2;

     RITENUTO che le modalità per la presentazione, da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 32/2003, delle richieste di contributo debbano essere, a pena di decadenza, le seguenti:

     a - la richiesta, compilata secondo lo schema allegato alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale, "allegato A", deve essere presentata alla Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale, Direzione Regionale Attività della Presidenza, Area Osservatori e Servizi per la cittadinanza, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, cap. 00145, o inviata allo stesso indirizzo per lettera raccomandata a.r., corredata della necessaria documentazione in originale o in copia conforme;

     b - la presentazione delle richieste di contributo dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno interessato. Per l'anno 2004, saranno valutate, secondo i criteri stabiliti con il presente atto, le richieste pervenute entro e non oltre il 31 ottobre 2004, anche se non conformi al punto a);

     RILEVATO che i criteri per la valutazione delle richieste di contributo di cui al comma 2, dell'art. 3 della L.R. n. 32/2003, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale, debbano essere relativi all'istituzione ed alla gestione dei consigli comunali o municipali o sovracomunali dei giovani;

     RITENUTO che, al fine di procedere alla formazione di una graduatoria, secondo un ordine di priorità, la competente struttura di gestione dovrà valutare le richieste di contributo avanzate dai soggetti di cui al comma 1, dell'art. 3 della L.R. n. 32/2003, attribuendo alle stesse un punteggio fino ad un massimo di punti 10, nel seguente modo:

     Per l'istituzione, massimo punti 7, di cui:

     - punti 3 per l'adozione dell'atto formale d'istituzione del consiglio comunale o municipale o sovracomunale dei giovani;

     - ulteriori punti 2, per l'adozione di apposito regolamento;

     - ulteriori punti 2, per la predisposizione di un programma annuale o di un progetto coordinato da realizzare in collaborazione con organismi analoghi previsti in altri comuni;

     Per la gestione, punti 3, qualora venga fatta richiesta di contributo per spese di gestione con descrizione analitica delle stesse e relativi costi (attrezzature, cancelleria, ecc.);

     A parità di punti risulterà primo in graduatoria l'ente locale con maggior numero di abitanti;

     CONSIDERATO che gli importi massimi di spesa annuale da ammettere al finanziamento, nell'ambito della disponibilità di bilancio, per ciascun soggetto di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 32/2003, possono essere calcolati nella misura di € 9.000,00;

     RITENUTO opportuno definire l'entità dei contributi concedibili attribuendo il finanziamento di € 900,00 per ogni punto assegnato in sede di valutazione della richiesta;

     RITENUTO opportuno di erogare il contributo per l'anno 2004 in un'unica soluzione, entro il primo semestre 2005; per gli anni successivi, i tempi e le modalità di erogazione del contributo saranno determinati con successivo provvedimento;

     RITENUTO che le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi debbano avvenire nel seguente modo:

     1 - esame dei consuntivi di spesa;

     2 - controlli presso i soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 32/2003, circa il corretto utilizzo dei contributi nelle forme e nei limiti previsti dalla L.R. n. 32/2003, nella misura del 4% del totale delle richieste pervenute;

     RITENUTO altresì, di dover identificare le seguenti cause di revoca dei finanziamenti concessi:

     1 - revoca totale dell'importo erogato per mancato invio del consuntivo di spesa;

     2 - revoca parziale dell'importo erogato per parziale o inidonea giustificazione delle spese in sede di consuntivo;

     RITENUTO, in caso di revoca dei finanziamenti, di dover procedere al recupero degli stessi, maggiorati degli interessi legali;

     VISTA la direttiva del Presidente della Regione Lazio 1° dicembre 2003, n. 3;

     DATO ATTO di aver esperita la consultazione e concertazione di cui alla direttiva n. 3/2003 del Presidente della Regione Lazio,

 

DELIBERA

 

     1. Di stabilire, a pena di decadenza, le seguenti modalità per la presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'art. 3, della L.R. n. 32/2003 delle richieste di contributo relative all'istituzione o alla gestione dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani:

     a - la richiesta, compilata secondo lo schema allegato alla presente deliberazione della quale è parte integrante e sostanziale, "allegato A", deve essere presentata alla Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale, Direzione Regionale Attività della Presidenza, Area Osservatori e Servizi per la cittadinanza, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, cap. 00145, o inviata allo stesso indirizzo per lettera raccomandata a.r., corredata della necessaria documentazione in originale o in copia conforme;

     b - la presentazione delle richieste di contributo, secondo le modalità di cui al punto 1, dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno interessato. Per l'anno 2004 saranno valutate, secondo i criteri stabiliti con il presente atto, le richieste pervenute entro e non oltre il 31 ottobre 2004, anche se non conformi al punto a);

     2. Di individuare i seguenti criteri per la valutazione delle richieste di contributo di cui al punto 1, in base ai quali formare una graduatoria:

     a - Istituzione del consiglio, massimo punti 7, di cui:

     - punti 3 per l'adozione dell'atto formale d'istituzione del consiglio comunale o municipale o sovracomunale dei giovani;

     - ulteriori punti 2, per l'adozione di apposito regolamento;

     - ulteriori punti 2, per la predisposizione di un programma annuale o di un progetto coordinato da realizzare in collaborazione con organismi analoghi previsti in altri comuni;

     b - Gestione, punti 3, qualora venga fatta richiesta di contributo per spese di gestione con descrizione analitica delle stesse e relativi costi (attrezzature, cancelleria, ecc.);

     A parità di punti, risulterà primo in graduatoria l'ente locale con maggior numero di abitanti;

     3. Di stabilire l'importo massimo della spesa da ammettere a finanziamento, per l'anno 2004 e per ciascun ente, nella misura di € 9.000,00. Per gli anni successivi, l'importo massimo della spesa, in relazione agli stanziamenti di bilancio, sarà determinato dalla struttura di gestione;

     4. Di definire l'entità dei contributi concedibili, per l'anno 2004, attribuendo il finanziamento di € 900,00 per ogni punto assegnato in sede di valutazione della richiesta. Per gli anni successivi, ogni determinazione in merito sarà adottata dalla struttura di gestione;

     5. Di stabilire che l'erogazione dei contributi per l'anno 2004 avverrà in un'unica soluzione, entro il primo semestre 2005; per gli anni successivi, i tempi e le modalità di erogazione del contributo saranno determinati con successivo provvedimento;

     6. Di stabilire, nel seguente modo, le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi:

     a - esame dei consuntivi di spesa;

     b - controlli presso i soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 32/2003, circa il corretto utilizzo dei contributi nelle forme e nei limiti previsti dalla L.R. n. 32/2003, nella misura del 4% del totale delle richieste pervenute;

     7. Di stabilire le seguenti cause di revoca dei finanziamenti concessi: revoca totale dell'importo erogato per mancato invio del consuntivo di spesa; revoca parziale dell'importo erogato per parziale o inidonea giustificazione delle spese in sede di consuntivo;

     8. Di stabilire, in caso di revoca di cui al punto 7, di procedere al recupero dei finanziamenti, maggiorati degli interessi legali;

     9. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 

Allegato A

 

  Regione Lazio 

  Dipartimento Istituzionale 

  Direzione Regionale Attività della Presidenza 

  Area Osservatori e Servizi per la cittadinanza 

  Via R. R. Garibaldi, 7 

 

  00145   Roma   

 

 

Oggetto:  Domanda di contributo per l'istituzione e la gestione del consiglio comunale dei giovani (L.R. 6 ottobre 2003, n. 32). 

 

 

 

Il sottoscritto    legale rappresentante di (comune o municipio o associazione di comuni)     

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni  

  ed integrazioni; 

Vista  la L.R. 6 ottobre 2003, n. 32 "Promozione dell'istituzione del consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei  

  giovani"; 

 

Visto  lo statuto del/i Comune/i di    ; 

 

Dato atto  di dover procedere alla costituzione, o di aver costituito nell'anno    , il consiglio comunale dei giovani in conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 32/2003, 

 

 

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/2003 

 

Chiede 

 

un contributo finanziario: 

 

A -  per l'istituzione del consiglio comunale o municipale o sovracomunale dei giovani ed a tal fine, allega: 

   

 

    1. copia conforme dell'atto formale d'istituzione del consiglio dei giovani; 

 

 

 

    2. copia conforme del regolamento del consiglio di cui al punto 1; 

 

 

 

    3. copia conforme del programma annuale, o progetto coordinato da realizzare in collaborazione con organismi  

 

  analoghi previsti in altri comuni; 

 

 

 

B -  per la gestione del consiglio comunale o municipale o sovracomunale dei giovani. 

  A tal fine allega la descrizione analitica delle spese sostenute, con relativa documentazione contabile. 

 

 

N.B. I contributi finanziari per l'istituzione e per la gestione sono cumulabili. 

 

 

Lì,     

 

 

 

  IL LEGALE RAPPRESENTANTE   

     

  Timbro e firma   

 

 

 

   

 

Per eventuali comunicazioni: 

 

 

Referente:     

 

 

 

tel.     

 

 

 

e-mail     

 

 

 

    

    


[1] Per modifiche ed integrazioni alla presente delibera, vedi la D.G.R. 17 gennaio 2006, n. 33..