Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 1. organi statutari |
Capitolo: | 1.4 consiglieri regionali |
Data: | 01/12/2003 |
Numero: | 38 |
§ 1.4.46 - L.R. 1 dicembre 2003, n. 38.
Insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 122, comma 4, della Costituzione.
(B.U. 30 dicembre 2003, n. 36).
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge, a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza riservata ai consiglieri regionali, ai sensi dell’articolo 122, comma 4 della Costituzione, regola le procedure per il giudizio di valutazione di insindacabilità dei componenti del Consiglio regionale.
Art. 2. (Principi).
1. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
2. Sono ricompresse, nella fattispecie di cui al comma 1, tutte le attività che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni demandate dalla Costituzione e dallo Statuto o da altre fonti normative cui la Costituzione rinvia al Consiglio regionale, sia quelle collegate da nesso funzionale con l’esercizio delle attribuzioni proprie dell’organo legislativo regionale.
3. Il Consiglio regionale è l’organo competente a valutare la insindacabilità della condotta eventualmente addebitata al consigliere.
Art. 3. (Valutazione di insindacabilità).
1. Nel caso in cui un consigliere sia chiamato a rispondere davanti all’autorità giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni, ne da immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale investe il Consiglio regionale della questione.
2. Il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilità e si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni.
3. Qualora il Consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato la insindacabilità del proprio componente, il presidente del Consiglio regionale trasmette la deliberazione all’autorità giudiziaria competente titolare del procedimento.
Art. 4. (Istruttoria).
1. La Giunta per le elezioni è l’organismo interno al Consiglio che ha il compito di procedere all’istruttoria della valutazione di insindacabilità e di riferire al Consiglio stesso ai fini dell’assunzione della deliberazione di cui all’articolo 3, comma 2.