§ 1.4.40 - L.R. 9 gennaio 1996, n. 3.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, recante disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.4 consiglieri regionali
Data:09/01/1996
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, è così sostituito:
Art. 2.      1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 è così sostituito:
Art. 3.      1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, è così sostituito:
Art. 4.      1. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, è così sostituito:
Art. 5.      1. L'articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, è così sostituito:


§ 1.4.40 - L.R. 9 gennaio 1996, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, recante disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali.

(B.U. 20 gennaio 1996, n. 2).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 16 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19, è così sostituito:

     (Omissis).