§ 1.3.16 - L.R. 30 luglio 2002, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:1. organi statutari
Capitolo:1.3 consiglio regionale
Data:30/07/2002
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Inserimento dell’articolo 7 bis alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche).
Art. 2.  (Modifiche all’articolo 12 della l. r. 6/2002).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 16 della l. r. 6/2002).
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 18 della l. r. 6/2002).
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 6/2002).
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 6/2002).
Art. 7.  (Modifiche all’articolo 24 della l. r. 6/2002).
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 33 della l.r. 6/2002).
Art. 9.  (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 6/2002).
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 35 della l.r. 6/2002).
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 38 della l. r. 6/2002).
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 6/2002).
Art. 13.  (Modifiche all’articolo 42 della l. r. 6/2002).
Art. 13 bis.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 1.3.16 - L.R. 30 luglio 2002, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche.

(B.U. 10 agosto 2002, n. 22 – S.O. n. 5).

 

Art. 1. (Inserimento dell’articolo 7 bis alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche).

     1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modifiche all’articolo 12 della l. r. 6/2002).

     1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l. r. 6/2002, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 16 della l. r. 6/2002).

     1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 6/2002, le parole “almeno cinque anni” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 18 della l. r. 6/2002).

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l. r. 6/2002 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 6/2002).

     1. All’articolo 19 della l. r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 6/2002).

     1. All’articolo 20 della l. r. 6/ 2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4, le parole:

    “tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare nonché del principio della rotazione degli incarichi.” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     b) al comma 5, le parole:

     “medesimo ruolo” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissi);

     c) al comma 7, le parole:

     “entro il limite del cinque per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e del cinque per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Modifiche all’articolo 24 della l. r. 6/2002).

     1. Il comma 5 dell’articolo 24 della l. r. 6/ 2002 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 33 della l.r. 6/2002).

     1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l. r. 6/2002 in fine è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 6/2002).

     1. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 6/2002, dopo le parole: “ a responsabilità” è soppressa la seguente “non”.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 35 della l.r. 6/2002).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 35 della l. r. 6/2002 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 38 della l. r. 6/2002).

     1. All’articolo 38 della l. r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3, le parole:

     “regolamento di organizzazione” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     b) al comma 4, le parole:

     “tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare nonché del principio della rotazione degli incarichi.” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     c) al comma 6, le parole:

     (Omissis);

     d) Il comma 11 dell’articolo 38 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente.

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 6/2002).

     1. Al comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 6/2002  le parole: “ stati adottati” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 13. (Modifiche all’articolo 42 della l. r. 6/2002).

     1. Il comma 1dell’articolo 42 della l. r. 6/2002, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13 bis. (Dichiarazione d’urgenza). [1]

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


[1] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 1 agosto 2002, n. 29.