§ 6.5.8 – L.R. 7 maggio 1984, n. 13.
Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, concernente: «Istituzione di un fondo destinato alla progettazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 programmazione economica
Data:07/05/1984
Numero:13


Sommario
Art. unico.      In via di interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, s'intende che, qualora le progettazioni riguardino opere destinate ad essere realizzate a carico totale [...]


§ 6.5.8 – L.R. 7 maggio 1984, n. 13.

Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, concernente: «Istituzione di un fondo destinato alla progettazione di opere di preminente interesse per la Regione Friuli- Venezia Giulia».

(B.U. 9 maggio 1984, n. 39).

 

Art. unico.

     In via di interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 10 marzo 1979, n. 9, s'intende che, qualora le progettazioni riguardino opere destinate ad essere realizzate a carico totale o parziale dello Stato ovvero di altri enti o amministrazioni, compete alla Giunta regionale l'esercizio della facoltà di disporre il recupero, totale o parziale, delle spese incontrate per le progettazioni stesse, secondo modalità da concordare con gli enti e le amministrazioni destinatari dei progetti.