Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 20/01/1997 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1997 |
§ 6.4.155 – L.R. 20 gennaio 1997, n. 2.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1997.
(B.U. 22 gennaio 1997, n. 4).
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della
2. Nel periodo di esercizio provvisorio di cui al comma 1 sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle entrate. Sono altresì autorizzati l'impegno, entro i limiti di un dodicesimo dello stanziamento di spesa per ciascun mese o nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese obbligatorie e d'ordine non suscettibili di frazionamento in dodicesimi o di spese relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea con vincolo di destinazione non generico, o spese per partite di giro di cui al Titolo IV dello stato di previsione della spesa.
3. Nel periodo dell'esercizio provvisorio sono, altresì, autorizzati i pagamenti delle somme impegnate sia in conto residui sia in conto competenza.
4. Nel periodo di esercizio provvisorio di cui al comma 1 sono autorizzate, altresì, variazioni di bilancio mediante l'emanazione dei decreti previsti dagli articoli 6, terzo comma, 11, sesto comma, 12, 13, 15, 21, primo e secondo comma, e 24 della
5. Le quote degli stanziamenti di spesa trasferite sulla competenza dei capitoli del bilancio per l'anno 1997, ai sensi del comma 4, sono impegnabili integralmente.
6. Ferma restando la validità degli impegni eventualmente già assunti entro il 31 dicembre 1996, ai sensi del terzo comma dell'articolo 5 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1997.