§ 6.3.14 - Legge Regionale 3 novembre 1989, n. 27.
Permuta di beni immobili tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il Ministero della difesa.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 gestione dei beni
Data:03/11/1989
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare alloggi costruiti o da costruire nel territorio del Comune di Gradisca d'Isonzo, su progetto, conforme ai vigenti strumenti urbanistici [...]
Art. 2.      1. Per le finalità previste dall'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni per l'anno 1989
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.14 - Legge Regionale 3 novembre 1989, n. 27.

Permuta di beni immobili tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il Ministero della difesa.

(B.U. 3 novembre 1989, n. 111).

 

Art. 1.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare alloggi costruiti o da costruire nel territorio del Comune di Gradisca d'Isonzo, su progetto, conforme ai vigenti strumenti urbanistici ed alle prescrizioni della legge 18 agosto 1978, n. 497, assentito dall'Autorità militare, sino alla concorrenza dell'importo di lire 2.800 milioni, e da cedere al Ministero della difesa in permuta con immobili localizzati nel territorio dei Comuni di S. Giorgio di Nogaro, Latisana e Precenicco.

     2. Per la determinazione del valore dei beni oggetto dell'operazione di permuta, si farà riferimento alla stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale competente, con l'incremento relativo a tutte le spese sostenute, e con l'esclusione degli oneri che possono costituire oggetto di successivo rimborso.

     3. In relazione ad eventuali differenze fra i valori dei beni oggetto di permuta, determinati ai sensi del comma 2, le parti provvederanno ai relativi conguagli.

     4. I beni immobili acquisiti in permuta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia vengono ceduti a titolo gratuito ai Comuni nel cui territorio detti beni sono localizzati [1].

 

     Art. 2.

     1. Per le finalità previste dall'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni per l'anno 1989 [2].

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 0.6.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione XI - il capitolo 1361 (1.1.210.3.11.33.) con la denominazione «Spese per l'acquisto di alloggi costruiti o da costruire nel Comune di Gradisca d'Isonzo da cedere al Ministero della difesa in permuta di immobili localizzati nei comuni di San Giorgio di Nogaro, Latisana e Precenicco», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.800 milioni per l'anno 1989.

     3. All'onere di lire 2.800 milioni in termini di competenza, si provvede con l'utilizzo - ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l'esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989.

     4. Sul precitato capitolo 1361 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.800 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi la deroga di cui all'art. 14 della L.R. 17 giugno 1993, n. 44.

[2] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 5, della L.R. 6 settembre 1991, n. 47.