§ 6.3.12 - Legge Regionale 26 aprile 1983, n. 30.
Modifiche della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, concernente «Autorizzazione all'Amministrazione regionale alla cessione della Società [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 gestione dei beni
Data:26/04/1983
Numero:30


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      All'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, dopo le parole «patrimonio sociale» sono inserite le parole «ovvero dell'immobile oggetto della cessione», e nel secondo alinea vanno [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      In pendenza del perfezionamento degli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione [...]
Art. 5.      Per gli eventuali oneri relativi alle sopravvenienze passive di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, così come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, viene [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dal precedente articolo 4, è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1983.


§ 6.3.12 - Legge Regionale 26 aprile 1983, n. 30.

Modifiche della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, concernente «Autorizzazione all'Amministrazione regionale alla cessione della Società Immobiliare Triestina S.r.l. proprietaria dell'immobile «Albergo Regina» all'Università degli Studi di Trieste».

(B.U. 27 aprile 1983, n. 45).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     All'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, dopo le parole «patrimonio sociale» sono inserite le parole «ovvero dell'immobile oggetto della cessione», e nel secondo alinea vanno aggiunte le parole: «o ad altre destinazioni universitarie».

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     In pendenza del perfezionamento degli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assicurare alla Società Immobiliare Triestina S.r.l. i mezzi finanziari necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

 

     Art. 5.

     Per gli eventuali oneri relativi alle sopravvenienze passive di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, così come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta Segreteria Generale - Categoria III, il capitolo 265 con la denominazione: «Oneri relativi alle sopravvenienze passive derivanti dalla cessione delle quote della Società Immobiliare Triestina S.r.l. all'Università degli Studi di Trieste o emergenti dal bilancio di liquidazione della società medesima» (Spesa obbligatoria).

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 4, è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1983.

     Il predetto onere fa carico al capitolo 312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 10 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 10 milioni si fa fronte come segue:

     - per quanto riguarda la competenza, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del precitato stato di previsione;

     - per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.

 

 


[1] Norma sostitutiva dell'art. 1 della L.R. 13 luglio 1981, n. 44.

[2] Norma sostitutiva dell'art. 4 della L.R. 13 luglio 1981, n. 44.