§ 6.1.23 - Legge Regionale 27 ottobre 1979, n. 60.
Modalità di distribuzione fra i Comuni del fondo sociale per i conduttori meno abbienti.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:27/10/1979
Numero:60


Sommario
Art. 1.      La quota del fondo sociale istituito con l'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, assegnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia viene ripartita fra i Comuni, in sede di prima [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 287 milioni per l'esercizio 1979.
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.1.23 - Legge Regionale 27 ottobre 1979, n. 60. [1]

Modalità di distribuzione fra i Comuni del fondo sociale per i conduttori meno abbienti.

(B.U. 29 ottobre 1979, n. 117).

 

Art. 1.

     La quota del fondo sociale istituito con l'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, assegnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia viene ripartita fra i Comuni, in sede di prima ripartizione, secondo il seguente criterio: il 70% della quota assegnata alla Regione viene distribuito fra i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ed il restante 30% tra gli altri Comuni nei quali trova applicazione la disciplina prevista dalla citata legge 27 luglio 1978, n. 392.

     La ripartizione avverrà sulla base di apposita richiesta documentata da parte dei Comuni.

     La ripartizione dei fondi per gli anni successivi avverrà tra i vari Comuni in misura proporzionale ai fondi utilizzati nell'anno precedente.

     A tal fine, i Comuni dovranno allegare alla domanda di concessione del contributo un rendiconto sull'utilizzo dei fondi agli stessi assegnati nell'anno precedente.

     L'accertamento che l'utilizzazione dei fondi assegnati ai Comuni abbia luogo per le finalità e con le modalità previste dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392, è eseguito dal competente Comitato di Controllo nell'esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono ai sensi della Legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 287 milioni per l'esercizio 1979.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria IV - il capitolo 3102 con la denominazione: «Assegnazione ai Comuni per il concorso al pagamento degli aumenti del canone di locazione a favore dei conduttori meno abbienti» e con lo stanziamento di lire 287 milioni per l'esercizio 1979, cui si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 75 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria X - il capitolo 603 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per l'assegnazione ai Comuni di somme destinate al concorso al pagamento degli aumenti del canone di locazione a favore dei conduttori meno abbienti» e con lo stanziamento di lire 287 milioni per l'esercizio 1979.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.