§ 5.9.25 - D.P.G.R. 9 febbraio 1983, n. 062.
Regolamento attuativo dell'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:09/02/1983
Numero:062

§ 5.9.25 - D.P.G.R. 9 febbraio 1983, n. 062.

Regolamento attuativo dell'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71.

(B.U. 26 marzo 1983, n. 34).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     VISTO l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

     VISTA la legge regionale 30 agosto 1982, n. 71 concernente «Interventi regionali per la costruzione, ristrutturazione e ampliamento di «impianti- base»;

     ATTESO che, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma della predetta L.R. 71/1982, l'Amministrazione regionale deve disciplinare, con proprio regolamento, le caratteristiche tipologiche, costruttive e gestionali degli «impianti-base» idonei a favorire l'attività sportiva e ricreativa;

     VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 5 ottobre 1982, n. 4328 e 25 gennaio 1983, n. 345;

     RITENUTO di provvedere in conformità;

 

DECRETA

 

     É approvato il regolamento attuativo dell'art. 2 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

     Il presente regolamento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

 

REGOLAMENTO

ATTUATIVO DELL'ART. 2 DELLA L.R. 30 AGOSTO 1982, N. 71

 

     A. Definizione di impianto base.

     1) L'impianto base è la struttura di livello comunale e sub-comunale che comprende le attrezzature necessarie per assolvere alle esigenze ricreative della popolazione, favorendo l'accesso e l'utilizzo al più alto numero di fruitori di tutte le età e di tutte le categorie sociali.

     2) L'impianto base comprende attrezzature coperte e scoperte, sportive e ricreative, aggregate secondo un progetto generale; le attrezzature permetteranno la pratica di alcuni sports in via prioritaria come attività ricreativa, per gli impianti già esistenti che vengano inclusi in impianti base, è ammessa l'attività agonistica.

     3) Le dotazioni possibili negli impianti base sono:

     a) campo di calcio per attività ricreativa;

     b) palestra per il minibasket e la pallavolo;

     c) piattaforma per basket e pallavolo;

     d) piattaforma per pattinaggio;

     e) uno o due campi di tennis (abbinati);

     f) una pista rettilinea per atletica con fossa per i salti;

     g) campi di bocce;

     h) altri impianti ricreativi.

     L'impianto base deve comprendere il fabbricato servizi che sarà dimensionato in base al tipo ed al numero delle attrezzature che si intendono realizzare.

     Il fabbricato servizi sarà in posizione il più possibile baricentrica, in modo da servire le varie attrezzature e può comprendere anche una sala pluriuso per attività ricreative al coperto, incontri, ecc.

     4) L'impianto base può essere realizzato integrando e migliorando i preesistenti impianti.

     In particolare le palestre esistenti possono costituire il nucleo dell'impianto base, anche se di dimensioni diverse da quelle consigliate.

     5) Fra le diverse localizzazioni possibili è preferibile che gli impianti base siano prossimi a scuole; comunque è opportuno realizzare almeno la pista rettilinea in diretta contiguità alla scuola e le altre attrezzature in area funzionalmente connessa, della superficie minima prescritta [2 ha].

     6) I nuovi campi di calcio potranno essere inseriti nell'impianto base; in questi casi il campo non recintato per uso ricreativo può essere utilizzato come campo di allenamento.

     7) L'impianto base dovrà avere i requisiti tipologici ambientali e tecnologici di cui all'allegato.

 

     B. Riferimenti urbanistici.

     1) L'impianto base deve essere localizzato nelle zone destinate dallo strumento urbanistico comunale a «sport» e/o «verde di quartiere», secondo le indicazioni del Piano Urbanistico Regionale.

     L'area interessata dell'impianto base deve avere una superficie di almeno 2 ha e godere di accessibilità e parcheggi conformi ai criteri A.1 e B.2 dell'allegato.

     2) Per i comuni con popolazione inferiore a 4.000 abitanti è prevista la realizzazione di un impianto base su una superficie di almeno 2 ha, dei quali non meno del 20% dovrà essere riservato a verde alberato.

     3) Nei comuni di maggiori dimensioni potranno essere realizzati più impianti base, uno per ciascuna circoscrizione o frazione di almeno 4.000 abitanti.

     4) Le aree previste dallo strumento urbanistico comunale con la destinazione di «sport» e/o «verde di quartiere» saranno classificate secondo la disponibilità (acquistate nel patrimonio comunale, acquisibili mediante esproprio, convenzione, ecc.).

     Il Comune determinerà, alla luce di tale classificazione e con apposita deliberazione consiliare, la distribuzione degli impianti base nel territorio comunale.

 

     C. Criteri per la realizzazione.

     1) L'impianto base dovrà essere realizzato secondo un progetto generale ed un programma d'intervento, congruenti con la localizzazione degli impianti di cui all'art. B4 del presente regolamento.

     2) Il preventivo generale di spesa dovrà specificare le spese relative all'acquisizione dell'area ed alla realizzazione di ciascuna attrezzatura nonché quelle per la formazione del verde di quartiere.

     3) Il programma d'intervento dovrà dare precedenza alla realizzazione del fabbricato servizi e del verde di quartiere.

 

     D. Domande di contributo.

     Gli Enti pubblici o di diritto privato richiedenti il finanziamento per la realizzazione di impianti base dovranno corredare la domanda con:

     a) copia dello strumento urbanistico comunale con individuate le aree entro cui vanno localizzati gli impianti base secondo la deliberazione consiliare prevista dall'art. B4 del presente regolamento;

     b) progetto generale dell'impianto base, redatto secondo i criteri di localizzazione, accessibilità e tipologia richiamati nei precedenti articoli;

     c) programma d'intervento nelle sue eventuali fasi, conformi alle priorità di cui all'art. A3 del presente regolamento, e con le somme necessarie per l'attuazione della singola fase;

     d) visto di approvazione del CONI.

     Gli Enti di diritto privato richiedenti il finanziamento per la realizzazione di impianti base dovranno inoltre produrre:

     e) il progetto esecutivo dell'impianto base, munito del parere reso dal Direttore provinciale dei LL.PP. ai sensi dell'art. 34 della L.R. 24 luglio 1982, n. 45.

 

     E. Caratteristiche gestionali degli impianti-base.

     1) L'impianto base dovrà essere gestito da una commissione formata da 5 membri per i Comuni capoluogo di provincia e per i Comuni di Tolmezzo e Monfalcone, e da 3 membri per gli altri Comuni.

     2) Per l'impianto base di proprietà di Enti pubblici la commissione dovrà essere composta da:

     - il Sindaco o suo delegato, con funzioni di presidente;

     - un rappresentante della scuola, designato dal competente Provveditore agli studi;

     - un rappresentante delle società sportive locali, designato dal Consiglio comunale.

     Nella commissione formata da 5 membri ai suddetti si aggiungeranno:

     - un rappresentante del CONI provinciale;

     - un secondo rappresentante delle società sportive locali, sempre di designazione comunale.

     3) Per l'impianto base di proprietà privata la commissione dovrà essere composta da:

     - il legale rappresentante dell'Ente proprietario, con funzioni di presidente;

     - un rappresentante del Comune, designato dal Consiglio comunale;

     - un rappresentante della scuola, designato dal competente Provveditore agli studi.

     Nella commissione formata da 5 membri ai suddetti si aggiungeranno:

     - un rappresentante del CONI provinciale;

     - un rappresentante delle società sportive locali, designato dal Consiglio comunale.

     4) I componenti la commissione dureranno in carica tre anni e potranno essere riconfermati.

     5) I nominativi dei componenti la commissione dovranno essere comunicati, a cura del Comune, al Servizio delle attività ricreative e sportive della Regione Friuli-Venezia Giulia, entro 30 gg. dalla costituzione della Commissione.

     6) Compiti della commissione sono:

     - garantire l'utilizzo ordinato dell'impianto a favore della collettività nel rispetto e nei limiti delle caratteristiche e destinazione delle singole attrezzature;

     - stabilire gli orari ed i programmi di utilizzo dell'impianto;

     - segnalare al Comune le esigenze in ordine alla conservazione ed al buon uso dell'impianto comunale;

     - per l'impianto non comunale, controllare l'efficienza del medesimo e il mantenimento della destinazione per la quale è stato realizzato;

     - assumere ogni iniziativa utile al migliore utilizzo dell'impianto.

     7) In caso di riscontrata inefficienza della commissione o di distrazione dell'impianto dalla sua originaria funzione, l'Amministrazione regionale assumerà i provvedimenti che riterrà necessari ed opportuni.

     8) Per la risoluzione di eventuali controversie insorgenti in seno alla Commissione, l'Amministrazione regionale interverrà su richiesta formale del suo presidente o della maggioranza dei componenti.

 

TIPOLOGIA O IMPIANTO BASE

 

0.1. ATTREZZATURE SCOPERTE

 

A) RAPPORTO CON L'AMBIENTE

 

A.1. Accessibilità

     A.1.1. Accessibilità pedonale da un nucleo residenziale di almeno 1000 abitanti.

     A.1.2. Accessibilità con veicoli privati dall'intero ambito servito.

     A.1.3. Servizio di trasporto pubblico (se esistente nel Comune) .

 

A.2. Parcheggi

     A.2.1. Sono necessari almeno 15 posti macchina, eventualmente in uso promiscuo con altre attrezzature pubbliche.

     A.2.2. Sono necessari spazi di sosta per biciclette e ciclomotori.

     A.2.3. I posti macchina verranno eventualmente aumentati se l'impianto comprende anche un campo di calcio agonistico.

 

A.3. Configurazione e connessioni

     A.3.1. Devono essere rispettate il più possibile la configurazione planimetrica ed altimetrica, l'ambiente naturale e in particolare le alberature preesistenti.

     A.3.2. Nei casi in cui l'attività agonistica sia di livello e intensità tali da pregiudicare l'uso promiscuo dell'impianto base, il campo ricreativo potrà essere integrato con un campo di calcio per usi agonistici.

     A.3.3. É necessaria l'integrazione con spazi di gioco per bambini e per adulti, e zone verdi alberate.

     A.3.4. Gli spogliatoi e i campi di gioco devono essere raggiungibili da autolettighe.

 

B) CARATTERI DIMENSIONALI

 

B.1. Campi di gioco

     B.1.1. La struttura principale dell'I.B. è il terreno per il gioco del calcio. Ogni I.B. deve avere l'impianto aperto ad uso ricreativo con misure preferibilmente 90x45. In presenza di un esistente campo di calcio non utilizzabile per la ricreazione, dovrà essere realizzato un nuovo campo di calcio aperto.

     B.1.2. Sono parte integrante dell'impianto una pista rettilinea per atletica, una o più piattaforme per pallacanestro, pallavolo, schettini ed altri impianti scoperti da individuare in relazione agli interessi sportivi locali.

 

B.2. Spazi di servizio

     B.2.1. Spogliatoi: una coppia di locali di superficie non inferiore a 20 mq. ciascuno ed altezza minima di 2,70 ml.

     In caso di abbinamento con il campo di calcio può essere raddoppiata la dotazione di spogliatoi.

     B.2.2. Docce: almeno 8 docce, annesse agli spogliatoi, unitarie e comunicanti, oppure separate.

     B.2.3. Servizi igienici: almeno 2 servizi annessi agli spogliatoi e almeno 2 agibili dall'esterno, senza interferenza con gli spogliatoi. Di questi uno almeno agibile a persone affette da handicap fisici (vedi nota tecnica 1).

     B.2.4. Locale per deposito, agibile dall'esterno, con superficie minima 30 mq.

     B.2.5. Spogliatoio per istruttore o vigilante.

 

B.3. Agibilità da parte di persone handicappate

     In conformità alla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche (D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384) devono essere rispettate le seguenti prescrizioni dimensionali.

     B.3.1. I percorsi devono avere una larghezza minima di 1,80 m.

     B.3.2. I dislivelli fino a 10 cm. devono essere raccordati con rampetta di pendenza non superiore al 15%.

     B.3.3. I dislivelli maggiori a 10 cm. devono essere muniti di rampa con pendenza non superiore all'8%.

     B.3.4. Le porte dei locali agibili ad handicappati devono avere apertura minima 90 cm.

 

C) DOTAZIONI

 

C.1. Area di pertinenza

     C.1.1. L'area complessiva a disposizione del campo principale dei campi gioco e delle zone verdi alberate (paragrafo A.3.2.) deve avere una estensione di circa 2 ettari.

     C.1.2. L'area deve essere servita da impianto di inaffiamento, con rete fissa e mobile.

     C.1.3. I percorsi esterni devono essere realizzati con pavimentazioni filtranti caso contrario devono essere dotati di adeguata rete di raccolta delle acque piovane.

 

C.2. Impianti

     C.2.1. Gli impianti permanenti in dotazione ai locali spogliatoi e servizi devono assicurare:

     a) distribuzione acqua potabile;

     b) riscaldamento invernale;

     c) produzione e distribuzione di acqua calda;

     d) distribuzione di energia elettrica;

     e) difesa da scariche elettriche mediante:

     - messa a terra dell'impianto distribuzione energia elettrica dei corpi illuminanti, delle reti idriche e degli eventuali infissi metallici;

     - parafulmine;

     f) smaltimento delle acque bianche e nere conforme alle disposizioni dell'U.S.L.

     C.2.2. I locali igienici devono essere preceduti da antibagno con almeno un lavabo, le latrine saranno munite di turche. É previsto l'impiego di vasi nei servizi per handicappati.

     C.2.3. Le docce in batteria possono essere sprovviste di porte; possono essere realizzate con o senza divisori «a labirinto».

 

C.3. Arredo

     I locali spogliatoi devono essere dotati del seguente arredo:

     - lettino per pronto soccorso;

     - contenitore per medicamenti.

 

D) INDIRIZZI TECNICI

 

D.1. Formazione del campo di gioco

     D.1.1. Il campo di gioco deve essere costruito in modo da permettere l'agibilità del terreno anche in condizioni climatiche sfavorevoli. Se richiesto dalle condizioni ambientali e dalla natura del terreno, deve essere dotato di un drenaggio (vedi nota tecnica 2).

     D.1.2. Il campo di gioco dovrà essere realizzato con il minimo possibile di movimenti di terra in sterro o riporto per non alterare le condizioni paesaggistiche e idrauliche della zona e per evitare assestamenti del terreno.

 

D.2. Criteri di sicurezza

     D.2.1. Le uscite dagli spogliatoi devono essere disposte con apertura verso l'esterno.

     D.2.2. Eventuali parti vetrate esposte a urti, in particolare le vetrate d'ingresso, devono essere munite di vetri antisfondamento, (temperato, accoppiato o retinato).

     D.2.3. I pavimenti non devono essere scivolosi, anche se bagnati.

     D.2.4. Tutti gli spigoli devono essere arrotondati o smussati.

     D.2.5. Le porte non devono essere ubicate in corrispondenza dei dislivelli.

     D.2.6. L'impianto elettrico deve essere stagno e con tutte le apparecchiature distanti almeno 2 metri da luoghi a contatto dell'acqua.

     Deve essere provvisto di interruttori differenziali magnetotermici.

 

D.3. Criteri per la pulizia e la manutenzione

     D.3.1. Tutti i locali devono avere pavimento e rivestimento lavabili e l'acqua di lavaggio deve poter defluire rapidamente senza invadere locali contigui. I rivestimenti devono essere alti almeno 1,50 negli spogliatoi e almeno 2,00 nelle docce e WC.

     D.3.2. Tutti i locali devono essere muniti di battiscopa idoneo a facilitare il lavaggio dei pavimenti senza bagnare le pareti.

     D.3.3. Deve essere consentita la agevole ispezionabilità delle reti impiantistiche e delle apparecchiature fisse.

     D.3.4. Le porte interne ed i relativi telai dovranno essere rialzati dal pavimento di almeno 5 cm.

 

D.4. Requisiti di ventilazione

     D.4.1. Il ricambio d'aria dei locali deve essere ottenuto, senza ventilazione forzata, con finestre o lucernai apribili, che assicurino almeno 5 ricambi/ora (nota tecnica 4).

 

D.5. Requisiti di illuminazione

     D.5.1. I locali spogliatoi devono avere illuminazione naturale e artificiale, pari ad almeno 150 lux (nota tecnica 5).

 

D.6. Requisiti di climatizzazione (temperatura)

     D.6.1. L'impianto di riscaldamento deve assicurare una temperatura interna degli spogliatoi pari a + 20ºC con temperatura esterna + 5ºC, e per un uso intermittente, quindi da raggiungersi nel più breve tempo possibile.

     D.6.2. Le pareti, i solai e i pavimenti devono essere coibentati in modo da ridurre al minimo l'inerzia termica dell'edificio.

 

0.2. ATTREZZATURE COPERTE

 

A) RAPPORTO CON L'AMBIENTE

 

A.1. Accessibilità

     A.1.1. Accessibilità pedonale da scuole se possibile con comunicazione diretta.

     A.1.2. Accessibilità con veicoli privati.

     A.1.3. Servizio di trasporto pubblico (se esistente nel Comune).

 

A.2. Parcheggi

     A.2.1. Sono necessari almeno 10 posti macchina, eventualmente in uso promiscuo con altre attrezzature pubbliche.

     A.2.2. Sono necessari spazi di sosta per biciclette e ciclomotori.

 

A.3. Configurazione e connessioni

     A.3.1. É opportuna l'integrazione con le attrezzature scoperte dell'I.B. o almeno con attrezzature all'aperto quali pista podistica rettilinea e/o piattaforma poliuso.

 

 

B) CARATTERI DIMENSIONALI

 

B.1. Il volume di gioco dovrà avere dimensioni conformi alle norme FIPAV e preferenzialmente misure interne nette 24 x 15 x 7,5.

 

B.2. Spazi di servizio

     B.2.1. Spogliatoi: una coppia di locali di superficie non inferiore a 20 mq. ciascuno ed altezza minima 2,70 m.

     B.2.2. Docce: almeno 8 docce annesse agli spogliatoi, unitarie o comunicanti oppure separate.

     B.2.3. Servizi igienici: almeno 2 servizi annessi agli spogliatoi ma accessibili anche dal volume di gioco senza interferenza con gli spogliatoi: di questi uno almeno agibile a persone affette da handicap fisici (vedi nota tecnica 1).

     B.2.4. Locale per deposito, con superficie minima 30 mq.

     B.2.5. Spogliatoio per istruttore o vigilante.

 

B.3. Agibilità da parte di persone handicappate.

     In conformità alla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche (D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384) devono essere rispettate le seguenti prescrizioni dimensionali.

     B.3.1. I percorsi devono avere una larghezza minima di 1,80 m.

     B.3.2. I dislivelli fino a cm. 10 devono essere raccordati con rampetta di pendenza non superiore al 15%.

     B.3.3. I dislivelli maggiori di 10 cm. devono essere muniti di rampa con pendenza non superiore all'8%.

     B.3.4. Le porte dei locali agibili ad handicappati devono avere apertura minima 90 cm.

 

B.4. L'impianto deve essere raggiungibile da autolettighe.

 

C) DOTAZIONI

 

C.1. Gli impianti permanenti in dotazione devono assicurare:

     a) distribuzione acqua potabile;

     b) riscaldamento invernale;

     c) produzione e distribuzione di acqua calda;

     d) distribuzione di energia elettrica;

     e) collegamento telefonico;

     f) difesa da scariche elettriche dell'impianto distribuzione energia elettrica, dei corpi illuminanti, delle reti idriche e degli eventuali infissi metallici;

     f2) difesa da scariche elettriche atmosferiche;

     g) smaltimento conforme alle disposizioni della U.S.L.

 

C.2. L'impianto dovrà essere dotato di uscite di sicurezza conformi alla

circolare del Ministero degli Interni n. 16 del 15 febbraio 1951,

dimensionate per il deflusso di almeno 200 persone.

 

C.3. I locali igienici devono essere preceduti da antibagno con almeno un

lavabo, le latrine saranno munite di turche, è previsto l'impiego di vasi

nei servizi per handicappati.

 

C.4. Le docce in batteria possono essere sprovviste di porte; possono

essere realizzate con o senza divisori «a labirinto».

 

C.5. I locali spogliatoi devono essere dotati del seguente arredo:

     - lettino per pronto soccorso;

     - contenitore per medicamenti.

 

D) INDIRIZZI TECNICI

 

D.1. Formazione del campo di gioco

     La pavimentazione del campo di gioco deve permettere l'uso anche per manifestazioni collaterali.

 

D.2. Criteri di sicurezza

     D.2.1. Nel volume di gioco devono essere evitati pilastri, lesene, sporgenze ed ogni possibile altro elemento costituente grave pericolo in caso di urto.

     D.2.2. Le uscite devono essere disposte con apertura verso l'esterno e sempre ben visibili dall'interno.

     D.2.3. Eventuali parti vetrate esposte a urti, in particolare le vetrate d'ingresso, devono essere munite di vetri antisfondamento (temperato, accoppiato o retinato).

     D.2.4. I pavimenti non devono essere scivolosi, anche se bagnati.

     D.2.5. Tutti gli spigoli devono essere arrotondati o smussati.

     D.2.6. Le porte non devono essere ubicate in corrispondenza di dislivelli.

     D.2.7. L'impianto elettrico deve essere stagno nei locali di servizio e con tutte le apparecchiature distanti almeno 2 metri da luoghi a contatto dell'acqua.

     Deve essere provvisto di interruttori differenziali magnetotermici.

     D.2.8. Nel volume di gioco e nei corridoi devono essere installate luci di sicurezza ed accumulatori.

 

D.3. Criteri per la pulizia e la manutenzione

     D.3 1. I locali spogliatoi e servizi devono avere pavimento e rivestimento lavabili e l'acqua di lavaggio deve poter defluire rapidamente senza invadere locali contigui. I rivestimenti devono essere alti almeno 1,50 negli spogliatoi e almeno 2,00 nelle docce e WC.

     D.3.2. Tutti i locali devono essere muniti di battiscopa idoneo a facilitare il lavaggio dei pavimenti senza bagnare le pareti.

     D.3.3. Deve essere consentita la agevole ispezionabilità delle reti impiantistiche e delle apparecchiature fisse.

     D.3.4. Le porte interne dei servizi ed i relativi telai dovranno essere rialzati dal pavimento di almeno 5 cm.

 

D.4. Requisiti di ventilazione

     D.4.1. Il ricambio d'aria nei locali per spogliatoi e servizi deve essere ottenuto, con finestre o lucernai apribili o con impianto di ventilazione forzata, che assicurino almeno 5 ricambi/ora (nota tecnica 4).

     D.4.2. Il ricambio d'aria nel volume di gioco deve essere ottenuto con finestre o lucernai apribili o con ventilazione forzata, che assicurino almeno 1 volume/ora (nota tecnica 4).

 

D.5. Requisiti di illuminazione

     D.5.1. I locali spogliatoi devono avere illuminazione naturale e artificiale che assicurino una illuminazione uniforme sul pavimento, pari ad almeno 150 lux (nota tecnica 5).

     D.5.2. Il volume di gioco deve avere una illuminazione naturale e artificiale che assicurino una uniforme illuminazione sul pavimento, pari a almeno 250 lux (nota tecnica 5).

     D.5.3. Eventuali sorgenti luminose naturali devono essere schermate per evitare l'abbagliamento agli utenti.

 

D.6. Requisiti di climatizzazione (temperatura)

     D.6.1. L'impianto di riscaldamento deve essere conforme alla legge 30 aprile 1976, n. 373, al D.P.R. 26 giugno 1977, n. 1052 e al D.M. 10 marzo 1977.

     D.6.2. L'impianto deve essere realizzato per un uso intermittente e quindi capace di ottenere la climatizzazione prevista nel più breve tempo possibile.

     D.6.3. Le pareti, i solai e i pavimenti devono essere coibentati, in modo da ridurre al minimo la inerzia termica dell'edificio.

 

D.7. Requisiti acustici

     Il volume di gioco deve avere un tempo di riverberazione inferiore a 1,8 sec. (vedi nota tecnica 3).