§ 5.9.23 - Legge Regionale 23 agosto 1982, n. 62.
Norme di interpretazione autentica e di integrazione delle disposizioni regionali recanti provvidenze per lo sviluppo delle attività [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:23/08/1982
Numero:62


Sommario
Art. 2.      Il Capo I della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 è integrato dal seguente articolo
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.9.23 - Legge Regionale 23 agosto 1982, n. 62.

Norme di interpretazione autentica e di integrazione delle disposizioni regionali recanti provvidenze per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive. [1]

(B.U. 24 agosto 1982, n. 78).

 

     [Art. 1.

     In via di interpretazione autentica, nel concetto di «Istituzioni» di cui all'articolo 3 - ultimo comma, articolo 6 - secondo comma -, articolo 12 - primo comma - della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'articolo 5 - terzo comma -, articolo 8 - secondo comma -, articolo 14 - primo comma - della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni, si intendono compresi anche gli Enti, gli Istituti e le Associazioni di carattere privato che in maniera collaterale, rispetto al fine principale, svolgono attività sportiva dilettantistica.

 

Art. 2.

     Il Capo I della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 è integrato dal seguente articolo:

     (Omissis) [2].]

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[2] Norma aggiuntiva dell'art. 4 bis alla L.R. 18 agosto 1980, n. 43 già inserito nel testo originario.