Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.9 attività ricreative e sportive |
Data: | 29/03/1982 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. unico. Per la concessione dei contributi annui previsti dall'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1982, un limite d'impegno di lire 400 [...] |
§ 5.9.21 - Legge Regionale 29 marzo 1982, n. 18. [1]
Finanziamento della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, concernente gli «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive».
(B.U. 30 marzo 1982, n. 32).
Per la concessione dei contributi annui previsti dall'articolo 5 della
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2001.
L'onere di lire 1.200 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, di cui lire 400 milioni per ciascun esercizio, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984, di cui lire 400 milioni per ciascun esercizio.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 46 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
[1] Abrogata dall'art. 1 della