§ 5.9.20 - Legge Regionale 9 maggio 1981, n. 27.
Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:09/05/1981
Numero:27


Sommario
Art. 2.      (Omissis)


§ 5.9.20 - Legge Regionale 9 maggio 1981, n. 27.

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive. [1]

(B.U. 9 maggio 1981, n. 55).

 

     [Art. 1.

     Per la concessione dei contributi annui previsti dall'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzato, nell'esercizio 1981, un limite d'impegno di lire 700 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

     L'onere di lire 2.100 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 700 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.100 milioni per il piano, di cui lire 700 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere complessivo di lire 2.100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 72 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

Art. 2.

     (Omissis) [2].]

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[2] Norma aggiuntiva del sesto comma dell'art. 19 della L.R. 18 agosto 1980, n. 43.