§ 5.9.16 - Legge Regionale 29 maggio 1980, n. 11.
Interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:29/05/1980
Numero:11


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'attuazione del 11 comma dell'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per la tutela sanitaria delle attività sportive la Regione è autorizzata a concorrere nelle spese [...]
Art. 2.      I rimborsi saranno erogati in unica soluzione sulla base della documentazione comprovante le visite effettuate e consistente nell'elenco nominativo degli atleti visitati. Tale elenco nominativo [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni nell'esercizio 1980.
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.9.16 - Legge Regionale 29 maggio 1980, n. 11. [1]

Interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive.

(B.U. 30 maggio 1980, n. 57).

 

Art. 1.

     In attesa dell'attuazione del 11 comma dell'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per la tutela sanitaria delle attività sportive la Regione è autorizzata a concorrere nelle spese sostenute dai Comuni e dagli idonei Enti operanti sul territorio regionale, nel corso dell'anno 1979, per il pagamento di prestazioni professionali ai medici per gli esami richiesti in osservanza dei principi generali contenuti nella legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e delle norme stabilite dalle singole Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., secondo i propri regolamenti.

 

     Art. 2.

     I rimborsi saranno erogati in unica soluzione sulla base della documentazione comprovante le visite effettuate e consistente nell'elenco nominativo degli atleti visitati. Tale elenco nominativo dovrà riportare inoltre il nome della società o associazione sportiva di appartenenza dell'atleta, la data ed il tipo di visita effettuata.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 150 milioni nell'esercizio 1980.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Ricreazione e Sport - Categoria IV - il capitolo 903 con la denominazione: «Contributi ai Comuni e agli Enti operanti sul territorio regionale per la tutela sanitaria delle attività sportive» e con lo stanziamento di lire 150 milioni nell'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6901 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.