§ 5.9.12 - Legge Regionale 16 agosto 1976, n. 40.
Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, concernente «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.9 attività ricreative e sportive
Data:16/08/1976
Numero:40


Sommario
Art. 5.      Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1979, un [...]
Art. 6.      Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 12, lettera a), della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi [...]


§ 5.9.12 - Legge Regionale 16 agosto 1976, n. 40.

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, concernente «Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive».

(B.U. 16 agosto 1976, n. 64).

 

     Artt. 1. - 4.

     (Omissis) [1].

 

Art. 5.

     Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1979, un limite di impegno di lire 100 milioni.

     Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi come segue:

 

 

        - esercizio 1976                     lire 100 milioni;

        - esercizi 1977 e 1978               lire 200 milioni;

        - esercizi dal 1979 al 1995          lire 300 milioni;

        - esercizi 1996 e 1997               lire 200 milioni;

        - esercizio 1998                     lire 100 milioni.

 

 

     L'onere di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1976-1979 - di cui lire 100 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976 - fa carico al capitolo 5457 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, da lire 400 milioni a lire 1.200 milioni e, per il bilancio, da lire 100 milioni a lire 200 milioni, mediante prelevamento di lire 800 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione e sport - Partita n. 1 dell'elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 6.

     Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 12, lettera a), della legge regionale 27 agosto 1975, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 630 milioni, di cui lire 65 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

     L'onere di lire 630 milioni, autorizzato per gli esercizi 1976-1979 - di cui lire 65 milioni per l'esercizio 1976 - fa carico al capitolo 5458 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio, per l'esercizio 1976. Conseguentemente lo stanziamento del precitato capitolo viene elevato, per il piano, da lire 370 milioni a lire 1.000 milioni e, per il bilancio, da lire 185 milioni a lire 250 milioni, mediante prelevamento di lire 630 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Ricreazione e sport - Partita n. 2 dell'elenco 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

 


[1] Articoli dall'1 al 4 modificativi della L.R. 27 agosto 1975, n. 60.