§ 5.8.16 - Legge Regionale 21 febbraio 1989, n. 8.
Interventi per la sistemazione e la valorizzazione delle gallerie di Giovanni Battista Tiepolo nella città di Udine.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:21/02/1989
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Arcidiocesi di Udine - Museo diocesano d'arte sacra - un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni, suddiviso in [...]
Art. 2.      1. La fruizione pubblica del Museo diocesano di arte sacra, nonché delle sezioni librarie e della sezione archivistica del Palazzo arcivescovile di Udine verrà assicurata con le modalità che [...]
Art. 3.      1. Le quote annuali del finanziamento di cui all'articolo 1 potranno essere erogate in via anticipata ed in un'unica soluzione.
Art. 4.      1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.


§ 5.8.16 - Legge Regionale 21 febbraio 1989, n. 8. [1]

Interventi per la sistemazione e la valorizzazione delle gallerie di Giovanni Battista Tiepolo nella città di Udine.

(B.U. 22 febbraio 1989, n. 19).

 

Art. 1.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Arcidiocesi di Udine - Museo diocesano d'arte sacra - un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il restauro, la sistemazione e la valorizzazione delle Gallerie di Giovanni Battista Tiepolo nella città di Udine, ubicate nel palazzo patriarcale, destinato a divenire sede del Museo diocesano di arte sacra.

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 è destinato a coprire gli oneri - comprensivi di spese tecniche e di progetto - da sostenere, a completamento dell'opera di restauro realizzata dalla competente Soprintendenza ai beni architettonici, archeologici, artistici e storici, ai fini di rendere funzionale la sede del museo, nonché per la dotazione delle attrezzature e degli arredi necessari.

 

     Art. 2.

     1. La fruizione pubblica del Museo diocesano di arte sacra, nonché delle sezioni librarie e della sezione archivistica del Palazzo arcivescovile di Udine verrà assicurata con le modalità che saranno concordate tra l'Ente beneficiario e l'Amministrazione regionale.

 

     Art. 3.

     1. Le quote annuali del finanziamento di cui all'articolo 1 potranno essere erogate in via anticipata ed in un'unica soluzione.

     2. L'Ente beneficiario è tenuto, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all'impiego del finanziamento stesso entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ultimazione dei lavori di restauro da parte della competente Soprintendenza.

 

     Art. 4.

     1. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-199i e del bilancio per l'anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5442 [2.1.242.5.06.06] con la denominazione «Finanziamento straordinario all'Archidiocesi di Udine - Museo diocesano di arte sacra - per il restauro, la sistemazione e la valorizzazione delle gallerie di Giovanni Battista Tiepolo nella città di Udine, nonché per l'acquisto di attrezzature ed arredi, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

     3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28, Partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.