§ 5.7.122 - L.R. 6 agosto 2009, n. 14.
Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:06/08/2009
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Contributi alle associazioni)
Art. 3.  (Norma finanziaria)


§ 5.7.122 - L.R. 6 agosto 2009, n. 14.

Interventi regionali per il sostegno delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale.

(B.U. 12 agosto 2009, n. 32)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale, per il sostegno morale delle forze armate e delle forze dell'ordine, nonchè per le rispettive finalità sociali e statutarie.

2. Avuto riguardo alle rispettive finalità sociali e statutarie, le associazioni di cui al comma 1 promuovono e organizzano le seguenti iniziative:

a) effettuazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;

b) organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre forze armate e della storia patria;

c) diffusione della cultura della legalità e della sicurezza.

 

     Art. 2. (Contributi alle associazioni)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle sezioni delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per programmi d'attività afferenti alle iniziative previste all'articolo 1, comma 2.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato apposito regolamento con il quale sono definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i criteri di riparto dei contributi, nonchè le modalità di rendicontazione dei contributi stessi.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1092 e del capitolo 5298 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Contributi a sostegno delle sezioni delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle associazioni delle forze dell'ordine operanti sul territorio regionale» e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2009.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.4.1.1170 e del capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.