Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.7 istituzioni ed attività culturali |
Data: | 28/12/1984 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. Il titolo della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19 è sostituito con il seguente: «Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad [...] |
Art. 2. All'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19 l'espressione: «alle disposizioni antincendio diramate dal Ministero dell'interno con decreto 6 luglio 1983» è sostituita dalla [...] |
Art. 3. Al terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, l'espressione: «I lavori devono aver inizio entro» è sostituita dalla seguente: «I lavori devono aver inizio non prima [...] |
Art. 4. La rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è sostituita dalla seguente: «Contributi per lavori in corso od ultimati». |
Art. 5. Il termine di 60 giorni previsto dal primo comma dell'articolo 3 e dal secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, per la presentazione delle domande per il 1984, [...] |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.7.46 - Legge Regionale 28 dicembre 1984, n. 57.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19: «Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali ai fini di un loro adeguamento alle prescrizioni antincendio».
(B.U. 29 dicembre 1984, n. 118).
Il titolo della
All'articolo 1 della
Al terzo comma dell'articolo 5 della
La rubrica dell'articolo 7 della
Al primo comma dell'articolo 7 della
Al secondo comma dell'articolo 7 della
(Omissis) [1].
Il termine di 60 giorni previsto dal primo comma dell'articolo 3 e dal secondo comma dell'articolo 7 della
Le domande e le documentazioni già presentate ai sensi del primo comma dell'articolo 3 e del secondo comma dell'articolo 7 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Lettera già inserita nel testo della legge originaria.