§ 5.7.27 - Legge Regionale 8 maggio 1978, n. 34.
Interventi per l'organizzazione e l'allestimento di una mostra sullo sviluppo delle arti figurative nel Friuli-Venezia Giulia, dall'inizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:08/05/1978
Numero:34


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese ed a concedere finanziamenti per l'organizzazione e l'allestimento di una mostra antologica sullo sviluppo delle arti figurative nel [...]
Art. 2.      Il progetto della mostra è elaborato da un apposito comitato scientifico composto di tre studiosi o critici o storici dell'arte di chiara fama. Al medesimo comitato spetta la scelta degli autori [...]
Art. 3.      L'organizzazione e l'allestimento della mostra sono affidati al Civico Museo «Pasquale Revoltella» di Trieste.
Art. 4.      Le domande per ottenere i finanziamenti previsti dall'articolo 1 devono essere presentate all'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali corredate di [...]
Art. 5.      Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 100 milioni.


§ 5.7.27 - Legge Regionale 8 maggio 1978, n. 34. [1]

Interventi per l'organizzazione e l'allestimento di una mostra sullo sviluppo delle arti figurative nel Friuli-Venezia Giulia, dall'inizio del '900 ad oggi.

(B.U. 9 maggio 1978, n. 33).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese ed a concedere finanziamenti per l'organizzazione e l'allestimento di una mostra antologica sullo sviluppo delle arti figurative nel Friuli-Venezia Giulia dall'inizio del '900 ad oggi.

     La mostra ha lo scopo di proporre alla conoscenza e alla riflessione della comunità regionale, in termini critici e didascalici, le testimonianze rappresentative dell'arte friulana e giuliana del '900, illuminandone i caratteri, le tendenze, i

momenti, gli episodi e le figure di maggiore rilievo e significato.

     La mostra che dovrà essere presentata almeno nei quattro capoluoghi di provincia della regione, sarà accompagnata e seguita da rassegne propedeutiche o integrative e da iniziative culturali articolate sul territorio ed. in particolare, a livello scolastico.

     Nel quadro della mostra dovranno essere predisposti opportuni materiali informativi e didattici (cataloghi, illustrazioni, diapositive, manifesti, documenti, ecc.), che saranno successivamente distribuiti nelle scuole, nei musei e nei centri culturali pubblici e privati della regione.

 

     Art. 2.

     Il progetto della mostra è elaborato da un apposito comitato scientifico composto di tre studiosi o critici o storici dell'arte di chiara fama. Al medesimo comitato spetta la scelta degli autori e delle opere che figureranno nella mostra.

     Il comitato scientifico è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali.

 

     Art. 3.

     L'organizzazione e l'allestimento della mostra sono affidati al Civico Museo «Pasquale Revoltella» di Trieste.

     L'Amministrazione regionale, in accordo con il Civico Museo «Pasquale Revoltella», potrà chiamare a collaborare alla mostra, al caso mediante il conferimento di appositi incarichi, anche altri enti e istituti scientifici e culturali, nonché studiosi ed esperti, in grado di offrire un concreto e qualificato apporto all'iniziativa sul piano scientifico ed organizzativo.

 

     Art. 4.

     Le domande per ottenere i finanziamenti previsti dall'articolo 1 devono essere presentate all'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali corredate di un preventivo di spesa e di una relazione illustrativa. Sulle domande sarà chiamato ad esprimere il proprio parere il Comitato scientifico previsto dall'articolo 2.

     I finanziamenti sono concessi con decreto del direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

     A conclusione delle manifestazioni, i beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a fornire la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.

 

     Art. 5.

     Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 100 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 1139 con la denominazione: «Finanziamenti e spese per l'organizzazione e l'allestimento di una mostra sullo sviluppo delle arti figurative nel Friuli-Venezia Giulia dall'inizio del '900 ad oggi» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 8 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.