§ 5.5.11 - Legge Regionale 7 dicembre 1979, n. 70.
Rifinanziamento della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni, concernente la nuova disciplina in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 emigrazione
Data:07/12/1979
Numero:70


Sommario
Art. 1.      In attesa di un'organica revisione degli interventi nel settore dell'emigrazione disciplinati dal Titolo II della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni, è [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.5.11 - Legge Regionale 7 dicembre 1979, n. 70.

Rifinanziamento della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni, concernente la nuova disciplina in materia di emigrazione.

(B.U. 7 dicembre 1979, n. 181).

 

Art. 1.

     In attesa di un'organica revisione degli interventi nel settore dell'emigrazione disciplinati dal Titolo II della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59 e successive modificazioni, è autorizzata per le finalità previste dagli articoli 8, 9, 12 e 16 della stessa legge, per il piano finanziario 1979-1982, per il periodo relativo agli esercizi dal 1980 al 19827 la spesa di lire 600 milioni per far fronte alle esigenze maturate a tutto il 1979.

     La predetta spesa fa carico al capitolo 3316 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 600 milioni.

     Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 10 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano medesimo).

     La denominazione del precitato capitolo 3316 viene modificata sostituendo la locuzione «articoli 8, 9, 12, 17 e 22» con la locuzione «articoli 8, 9, 12, 16, 17, e 22».

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.