Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 15/12/2006 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica della legge regionale 11/2006 in materia di sostegno al mantenimento dei minori). |
Art. 2. (Norme finanziarie). |
§ 5.4.181 - L.R. 15 dicembre 2006, n. 28. [1]
Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).
(B.U. 20 dicembre 2006, n. 51).
Art. 1. (Modifica della
1. Dopo l’articolo 9 della
«Art. 9 bis. (Sostegno al mantenimento dei minori).
1. Al fine di tutelare la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall’autorità giudiziaria.
2. L’intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria di importo pari a una percentuale della somma stabilita dall’autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.
3. Costituisce presupposto dell’intervento l’esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell’ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l’incapienza del patrimonio del genitore obbligato, nonché l’avvenuta presentazione di querela per l’omesso versamento.
4. Ai fini della concessione della prestazione, la situazione economica del richiedente deve essere inferiore al valore di reddito minimo stabilito dall’articolo 59, comma 4, della
5. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:
a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;
b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;
c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l’accesso alla prestazione;
d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.
6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell’intervento è tenuto, nei limiti dell’adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l’articolo 49, comma 5, della
7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con gli interventi monetari denominati reddito di base per la cittadinanza e stabiliti dall’articolo 59, comma 4, della legge regionale 6/2006.».
Art. 2. (Norme finanziarie).
1. Per le finalità previste dall’articolo 9 bis della
2. All’onere di 200.000 euro per l’anno 2006 derivante dall’autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
3. In relazione al disposto di cui al comma 6 dell’articolo 9 bis della
[1] Abrogata dall'art. 43 della