§ 5.4.100 – L.R. 26 agosto 1996, n. 34.
Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori».


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:26/08/1996
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49).
Art. 2.  (Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 49/1993).
Art. 3.  (Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 49/1993).
Art. 4.  (Entrata in vigore).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 5.4.100 – L.R. 26 agosto 1996, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori».

(B.U. 27 agosto 1996, n. 22 - suppl. straord.).

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49). [1]

     [1. L'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori» è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 2. (Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 49/1993).

     1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 49/1993 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 49/1993).

     1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 49/1993 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Entrata in vigore).

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 1997.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), della legge regionale 49/1993, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, gli stanziamenti dei capitoli 877 dello stato di previsione dell'entrata e 7856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 sono ridotti dell'importo complessivo di lire 660 milioni, suddiviso in ragione di lire 330 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.


[1] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.