§ 5.4.42 - Legge Regionale 23 aprile 1979, n. 18.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, sull'istituzione dei consultori familiari.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:23/04/1979
Numero:18


Sommario
Art. 1.      L'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è abrogato.
Art. 4.      Al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, dopo le parole «possono stipulare convenzioni» si aggiungono le parole «nel rispetto della legge 29 luglio 1975* n. [...]


§ 5.4.42 - Legge Regionale 23 aprile 1979, n. 18.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, sull'istituzione dei consultori familiari.

(B.U. 24 aprile 1979, n. 45).

 

Art. 1.

     L'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è abrogato.

 

     Artt. 2. - 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     Al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, dopo le parole «possono stipulare convenzioni» si aggiungono le parole «nel rispetto della legge 29 luglio 1975* n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194».

 

     Artt. 5. - 8.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Norme sostitutive ed integrative della L.R. 22 luglio 1978, n. 81.

[2] Vedi nota che precede.