§ 5.2.67 - Legge Regionale 18 marzo 1992, n. 12.
Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il personale delle Unità sanitarie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:18/03/1992
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Riammissione in servizio.
Art. 2.  Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
Art. 3.  Conservazione del posto per incarico, supplenza o superamento di concorso.
Art. 4.  Accordi decentrati a livello regionale.


§ 5.2.67 - Legge Regionale 18 marzo 1992, n. 12. [1]

Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il personale delle Unità sanitarie locali.

(B.U. 19 marzo 1992, n. 37).

 

Art. 1. Riammissione in servizio.

     1. La domanda di riammissione in servizio, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è presentata, al Presidente del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale di precedente appartenenza, entro il termine perentorio di cui al secondo comma del citato articolo 59, D.P.R. n. 761/79.

     2. Il Comitato di gestione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, adotta l'atto deliberativo dal quale deve risultare la sussistenza dei seguenti requisiti:

     a) la vacanza del posto al quale si riferisce la domanda di riammissione;

     b) il possesso da parte del richiedente dei requisiti generali per l'assunzione, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive integrazioni e modificazioni;

     c) le esigenze di servizio che giustificano la riammissione;

     d) la spesa conseguente e le relative modalità di copertura.

     3. Il provvedimento di cui al comma 2, una volta divenuto esecutivo, deve essere immediatamente inoltrato alla Giunta regionale che decide sulla domanda di riammissione. In caso di accoglimento, l'Unità sanitaria locale riammette in servizio il dipendente entro 30 giorni dalla data di notifica della deliberazione giuntale.

     4. L'Unità sanitaria locale comunica all'Amministrazione regionale la data di assunzione in servizio, ai fini della reiscrizione nei ruoli nominativi regionali.

 

     Art. 2. Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.

     1. Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica permanente del personale medico e non medico delle Unità sanitarie locali è disposto dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale, che delibera secondo le procedure e le disposizioni previste dalla normativa contrattuale di comparto.

     2. Delle eventuali modifiche conseguenti al passaggio ad altra funzione, si tiene conto ai fini della rettifica dei ruoli nominativi regionali.

 

     Art. 3. Conservazione del posto per incarico, supplenza o superamento di concorso.

     1. Al personale di ruolo del Servizio sanitario regionale al quale venga conferito un incarico o una supplenza presso la stessa o altra Unità sanitaria locale è conservato, per la durata dell'incarico o della supplenza, il posto ricoperto nell'Unità sanitaria locale di appartenenza.

     2. (Comma omesso, in quanto ne è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 22 gennaio 1992).

 

     Art. 4. Accordi decentrati a livello regionale.

     1. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale, in attuazione dell'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e della normativa contrattuale di comparto sono recepiti con apposito provvedimento della Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione nei termini previsti dal contratto dl lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale.

     2. I predetti accordi sono recepiti dai singoli enti nei termini anch'essi indicati dal contratto di lavoro di cui al comma 1.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.