Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 enti ed organi sanitari |
Data: | 18/08/1986 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4. 7 e 8 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, e limitatamente all'anno 1986: |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.2.54 - Legge Regionale 18 agosto 1986, n. 37. [1]
Norme di applicazione della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, per l'anno 1986.
(B.U. 19 agosto 1986, n. 81).
In deroga a quanto disposto dagli articoli 2, 3, 4. 7 e 8 della
- i termini di cui agli articoli 2 - primo comma - e 7 si intendono non operanti;
- i termini di cui agli articoli 3 - quarto comma - e 8 - primo comma
- si intendono fissati al sessantesimo giorno dall'emanazione delle
direttive ed istruzioni dell'Amministrazione regionale;
- i termini di cui agli articoli 4 e 8 - secondo comma - si intendono fissati al sessantesimo giorno dalla presentazione delle istanze di finanziamento.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della