§ 5.2.42 - Legge Regionale 24 luglio 1982, n. 46.
Composizione e funzionamento della commissione di disciplina dell'U.S.L.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:24/07/1982
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Composizione.
Art. 2.  Nomina dei membri da parte dell'unità sanitaria locale.
Art. 3.  Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali.
Art. 4.  Costituzione.
Art. 5.  Insediamento.
Art. 6.  Durata in carica e rinnovo.
Art. 7.  Presidente.
Art. 8.  Membri.
Art. 9.  Segretario.
Art. 10.  Validità delle riunioni e delle deliberazioni.
Art. 11.  Rinvio ad altre normative.
Art. 12.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 5.2.42 - Legge Regionale 24 luglio 1982, n. 46. [1]

Composizione e funzionamento della commissione di disciplina dell'U.S.L.

(B.U. 24 luglio 1982, n. 69).

 

Art. 1. Composizione.

     Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 61 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in ogni unità sanitaria locale è istituita una commissione di disciplina composta da sei membri effettivi, di cui tre nominati dal comitato di gestione e tre designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale.

     Per ciascun membro effettivo, e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato e designato un membro supplente.

     Tutti i membri - effettivi e supplenti - devono essere dipendenti dell'unità sanitaria locale.

     Nei procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal competente ordine o collegio professionale entro il termine di giorni trenta decorrenti da quello del ricevimento della richiesta da parte del presidente del comitato di gestione.

     Per la costituzione e il funzionamento della commissione di disciplina si osservano i criteri previsti nella presente legge.

 

     Art. 2. Nomina dei membri da parte dell'unità sanitaria locale.

     Alla nomina dei tre membri effettivi di sua spettanza il comitato di gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a un nome. In caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano d'età.

     Ad avvenuta nomina dei tre membri effettivi, il comitato di gestione provvede nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma alla nomina dei tre membri supplenti di sua pertinenza, avendo cura di abbinare ogni nominativo di questi ultimi a ciascuno dei membri effettivi già nominati.

     Le deliberazioni adottate a mente del presente articolo, devono essere trasmesse all'organo di controllo secondo quanto dispone l'articolo 17 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14 e successive modificazioni.

 

     Art. 3. Designazione dei membri da parte delle organizzazioni sindacali.

     Le designazioni dei membri titolari e supplenti vengono richieste dal presidente del comitato di gestione alle organizzazioni sindacali firmatarie come parte contraente degli accordi di lavoro e presenti nell'unità sanitaria locale.

     Le organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.

     Ove le predette non pervengano alla designazione congiunta, i componenti saranno nominati dal comitato di gestione con le procedure di cui all'articolo 2.

     La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del membro effettivo, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al presidente del comitato di gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al primo comma.

     Scaduto inutilmente il predetto termine, il presidente del comitato di gestione assegna a pena di decadenza un ulteriore termine di giorni quindici, trascorso inutilmente il quale provvede in merito il comitato di gestione con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo.

 

     Art. 4. Costituzione.

     La costituzione della commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del comitato di gestione.

     Con lo stesso provvedimento, il comitato di gestione incarica delle funzioni di segretario della commissione di disciplina un dipendente dell'unità sanitaria locale appartenente al ruolo del personale amministrativo di cui all'allegato 1, tabella A del D.P.R. n. 761/1979.

 

     Art. 5. Insediamento.

     Il presidente del comitato di gestione insedia la commissione di disciplina assumendone provvisoriamente la presidenza. Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti a procedere all'elezione del presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.

     Il presidente della commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri effettivi, con votazione segreta, e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro. In caso di esito negativo, il presidente del comitato di gestione indice una seconda e, occorrendo, una terza votazione, dopo di che, persistendo il risultato negativo, rinvia la seduta a data successiva.

     In detta seconda seduta risulta eletto il membro effettivo che abbia riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano di età.

     Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal presidente del comitato di gestione e dal presidente della commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, la firma di quest'ultimo è sostituita da quella del membro effettivo più anziano di età fra i presenti.

 

     Art. 6. Durata in carica e rinnovo.

     La commissione di disciplina dura in carica tre anni.

     L'iniziativa per il rinnovo della commissione spetta al presidente del comitato di gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro sessanta giorni dalla scadenza.

     Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri effettivi, nonché qualora, per tre riunioni successive, non venga raggiunta la maggioranza prevista al primo comma del successivo articolo 10.

     All'uopo il presidente del comitato di gestione, con proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la commissione ed avvia le procedure di rinnovo.

     Il presidente ed i membri effettivi della commissione non possono essere confermati; tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

 

     Art. 7. Presidente.

     Il presidente convoca e presiede la commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, ne esegue le decisioni e provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della commissione stessa o comunque richiesti dalla legge; in particolare, fissa la data della trattazione orale, riferisce sui casi sottoposti a giudizio, può nominare un relatore, decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti, determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la commissione.

     All'inizio del triennio di carica il presidente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 61 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, designa il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi e facendone constare nel verbale della prima seduta; la designazione è valida per tutta la durata in carica del designante, salvo sua diversa determinazione.

     In caso di dimissioni del presidente, se questi conserva la carica di componente della commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 5, ma sotto la presidenza del presidente uscente; in caso contrario, si procede anche come previsto all'ultimo comma del successivo articolo.

 

     Art. 8. Membri.

     I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine ai procedimenti disciplinari, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della commissione.

     Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente. I membri supplenti hanno diritto di intervenire a tutte le riunioni della commissione, ma la loro presenza assume rilevanza ad ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza del corrispondente membro effettivo.

     Il membro supplente sostituisce altresì l'effettivo, decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo membro effettivo, fermo restando quanto previsto al terzo comma del precedente articolo 6.

     La comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al presidente della commissione sia al presidente del comitato di gestione.

     Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successivo; a tale fine si procede con le modalità ed i criteri indicati all'articolo 2, se trattasi di membro nominato, ed all'articolo 3 in caso di membro designato.

 

     Art. 9. Segretario.

     Il segretario assiste alle sedute della commissione e ne redige i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e tra l'altro provvede alla tenuta obbligatoria:

     - di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza;

     - di un registro di spedizione;

     - di un registro originale dei verbali delle sedute.

     Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni, ecc.; egli inoltre firma unitamente al presidente tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie.

     In caso di dimissioni o decadenza del segretario provvede il comitato di gestione con i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 4; in caso di legittimo impedimento del segretario provvede per la sua temporanea sostituzione il presidente del comitato di gestione, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 4.

     Ad ogni conseguente effetto la segreteria della commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

 

     Art. 10. Validità delle riunioni e delle deliberazioni.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza dei due terzi dei componenti e del segretario- dal computo è escluso l'eventuale membro previsto al penultimo comma dell'articolo 1, nonché i membri supplenti che intervengano in presenza dei membri effettivi.

     Salvo quanto previsto all'articolo 5, la commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

     A parità di voti prevale quello del presidente.

 

     Art. 11. Rinvio ad altre normative.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonché alla normativa di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie e finali.

     In sede di prima applicazione, il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale deve avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.