§ 5.2.41 - Legge Regionale 8 aprile 1982, n. 24.
Controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico aventi sede nel territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:08/04/1982
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Sono soggette al controllo della Commissione regionale di controllo le deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico forniti di personalità di diritto pubblico che [...]
Art. 2.      Nulla è innovato per quanto concerne l'esercizio, da parte della Regione, del controllo sulla attività assistenziale svolta dai predetti Istituti, secondo quanto stabilito dal primo comma [...]
Art. 3.      Il parere sulle deliberazioni in materia assistenziale, adottate in deroga alle disposizioni regionali, secondo la previsione del secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.41 - Legge Regionale 8 aprile 1982, n. 24. [1]

Controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico aventi sede nel territorio regionale.

(B.U. 8 aprile 1982, n. 37).

 

Art. 1.

     Sono soggette al controllo della Commissione regionale di controllo le deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico forniti di personalità di diritto pubblico che riguardano le materie di cui ai punti 5) - 6) - 7) - 8) e 9) dell'articolo 16 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617 [2].

     Per tutto quanto attiene ai casi, modi e termini del controllo sui singoli atti si osserveranno le disposizioni della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

     L'invio al Ministero della Sanità di copia delle deliberazioni e dei provvedimenti di controllo intervenuti sulle stesse sarà effettuato a cura e spese degli Istituti interessati.

 

     Art. 2.

     Nulla è innovato per quanto concerne l'esercizio, da parte della Regione, del controllo sulla attività assistenziale svolta dai predetti Istituti, secondo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617.

 

     Art. 3.

     Il parere sulle deliberazioni in materia assistenziale, adottate in deroga alle disposizioni regionali, secondo la previsione del secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617, sarà espresso dall'Assessore regionale all'igiene e sanità.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma così modificato a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 5 aprile 1985, n. 17 recante la disciplina dell'esercizio del controllo e della vigilanza sulle UU.SS.LL. Vedi in particolare, l'ultimo comma dell'art. 1 della predetta norma regionale.