Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 enti ed organi sanitari |
Data: | 24/03/1981 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. Al primo capoverso del quinto comma dell'articolo 6 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 le parole «di cui all'allegato 2 del» sono sostituite con le parole «allegate al». |
Art. 3. Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 sono aggiunte le seguenti lettere: |
Art. 4. Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 la parola «suppletivi» è sostituita con la parola «ricognitivi». |
Art. 5. Nell'allegato alla legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, alla colonna dei direttori amministrativi, prima parte, le parole «6 anni» sono sostituite da «8 anni»; alla colonna del personale di [...] |
Art. 6. Nel secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14 è soppresso l'inciso: «a maggioranza assoluta,». |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.2.37 - Legge Regionale 24 marzo 1981, n. 16.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 settembre 1980, n. 50 «Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità sanitarie locali» e 23 giugno 1980, n. 14 «Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitario e Socio-assistenziali».
(B.U. 24 marzo 1981, n. 35).
(Omissis) [1].
Al primo capoverso del quinto comma dell'articolo 6 della
Sono soppressi il secondo capoverso del quinto comma nonché il sesto e il settimo comma del predetto articolo 6.
Al primo comma dell'articolo 7 della
(Omissis) [2].
Il secondo e il terzo comma del medesimo articolo 7 sono soppressi.
Al quarto comma del predetto articolo 7, dopo le parole «per detto personale» sono aggiunte le seguenti: «e per quello di cui al secondo comma dell'articolo 5».
Al primo comma dell'articolo 10 della
Nell'allegato alla
Nel secondo comma dell'articolo 11 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Norma modificativa ed integrativa dell'art. 5 della
[2] Testi già inseriti nella norma originale.