§ 5.2.37 - Legge Regionale 24 marzo 1981, n. 16.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 settembre 1980, n. 50 «Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:24/03/1981
Numero:16


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Al primo capoverso del quinto comma dell'articolo 6 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 le parole «di cui all'allegato 2 del» sono sostituite con le parole «allegate al».
Art. 3.      Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 sono aggiunte le seguenti lettere:
Art. 4.      Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 la parola «suppletivi» è sostituita con la parola «ricognitivi».
Art. 5.      Nell'allegato alla legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, alla colonna dei direttori amministrativi, prima parte, le parole «6 anni» sono sostituite da «8 anni»; alla colonna del personale di [...]
Art. 6.      Nel secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14 è soppresso l'inciso: «a maggioranza assoluta,».
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.2.37 - Legge Regionale 24 marzo 1981, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 settembre 1980, n. 50 «Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale addetto alle Unità sanitarie locali» e 23 giugno 1980, n. 14 «Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitario e Socio-assistenziali».

(B.U. 24 marzo 1981, n. 35).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Al primo capoverso del quinto comma dell'articolo 6 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 le parole «di cui all'allegato 2 del» sono sostituite con le parole «allegate al».

     Sono soppressi il secondo capoverso del quinto comma nonché il sesto e il settimo comma del predetto articolo 6.

 

     Art. 3.

     Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 sono aggiunte le seguenti lettere:

     (Omissis) [2].

     Il secondo e il terzo comma del medesimo articolo 7 sono soppressi.

     Al quarto comma del predetto articolo 7, dopo le parole «per detto personale» sono aggiunte le seguenti: «e per quello di cui al secondo comma dell'articolo 5».

 

     Art. 4.

     Al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 8 settembre 1980, n. 50 la parola «suppletivi» è sostituita con la parola «ricognitivi».

 

     Art. 5.

     Nell'allegato alla legge regionale 8 settembre 1980, n. 50, alla colonna dei direttori amministrativi, prima parte, le parole «6 anni» sono sostituite da «8 anni»; alla colonna del personale di vigilanza e ispezione, dopo le parole «qualifica di» sono introdotte le parole «Capo Guardia o»

 

     Art. 6.

     Nel secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14 è soppresso l'inciso: «a maggioranza assoluta,».

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norma modificativa ed integrativa dell'art. 5 della L.R. 8 settembre 1980, n. 50.

[2] Testi già inseriti nella norma originale.