§ 5.1.80 - L.R. 17 giugno 2011, n. 8.
Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:17/06/2011
Numero:8


Sommario
Art. 1.  finalità
Art. 2.  (Iniziative e strumenti inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga)
Art. 3.  contributi
Art. 4.  norma finanziaria


§ 5.1.80 - L.R. 17 giugno 2011, n. 8.

Istituzione della Giornata regionale per la lotta alla droga.

(B.U. 22 giugno 2011, n. 25)

 

Art. 1. finalità

1. È istituita la Giornata regionale per la lotta alla droga, da celebrare annualmente il giorno 26 del mese di marzo, quale momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro il consumo di sostanze illecite, stupefacenti, psicoattive e di ogni altra sostanza in grado di provocare dipendenza, nonché contro il traffico illecito di stupefacenti.

 

     Art. 2. (Iniziative e strumenti inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga) [1]

1. In occasione della Giornata regionale per la lotta alla droga, l'Assessore regionale competente in materia di salute promuove idonee iniziative finalizzate alla prevenzione del consumo, dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonchè alla diffusione della cultura e dell'educazione alla legalità, attraverso campagne d'informazione, convegni, studi e dibattiti, avvalendosi della collaborazione di altri assessori regionali e degli enti locali interessati.

2. Per le finalità previste all'articolo 1, l'Assessore regionale competente in materia di salute promuove la programmazione su tutto il territorio regionale di politiche di prevenzione e di contrasto alla droga, nonchè di politiche per il trattamento e il recupero delle persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti.

 

     Art. 3. contributi [2]

1. La Regione, di concerto con le Province e i Comuni, può concedere contributi in cofinanziamento per la realizzazione di manifestazioni ed eventi da svolgersi sul territorio regionale durante la Giornata regionale per la lotta alla droga.

 

     Art. 4. norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2011 a carico dell’unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4044 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011 con la denominazione “Interventi inerenti la Giornata regionale per la lotta alla droga “ [3].

2. All’onere derivante dall’autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si provvede mediante storno di 40.000 euro per l’anno 2011, a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 490 e mediante storno di 10.000 euro a carico dell’unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l’anno 2011.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 265 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[2] Articolo abrogato dall'art. 266 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[3] Comma così modificato dall'art. 267 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.