Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 27/06/1990 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni preliminari. |
Art. 2. Sistema integrato diabetologico. |
Art. 3. Piano sanitario regionale - Progetto obiettivo. |
Art. 4. Informatizzazione dell'organizzazione diabetologica e Registro regionale del diabete. |
Art. 5. Integrazione della legge regionale 10 giugno 1986, n. 26. |
Art. 6. Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche. |
Art. 7. Educazione sanitaria - Formazione del personale. |
Art. 8. Fornitura gratuita dei presidi. |
Art. 9. Promozione attività di relazione. |
Art. 10. Norma finale e copertura della spesa. |
Art. 11. Entrata in vigore. |
§ 5.1.37 - Legge Regionale 27 giugno 1990, n. 28.
Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
(B.U. 28 giugno 1990, n. 81).
Art. 1. Disposizioni preliminari.
1. Le funzioni e le attività per interventi nell'ambito diabetologico previste dalla
a) prevenzione e diagnosi precoce della malattia diabetica;
b) miglioramento delle modalità di cura dei cittadini diabetici;
c) prevenzione delle complicanze;
d) agevolazione dell'inserimento dei diabetici nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;
e) agevolazione del reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze post-diabetiche;
f) miglioramento dell'educazione e della coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;
g) promozione dell'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;
h) promozione della preparazione e dell'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario addetto alla diabetologia nonché dei medici di medicina generale e dei pediatri di base convenzionati per l'assistenza medica e pediatrica di base.
Art. 2. Sistema integrato diabetologico.
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, in attesa delle definizioni del Piano sanitario regionale, viene indicato un sistema integrato di intervento diabetologico su base regionale costituito:
a) dalla Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche;
b) da un Servizio autonomo di diabetologia di riferimento regionale presso lo stabilimento ospedaliero di Udine e da un servizio aggregato di diabetologia pediatrica di riferimento regionale presso l'Istituto pubblico di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste;
c) dai centri di diabetologia e ambulatori di diabetologia nell'ambito delle divisioni di medicina generale e presso poliambulatori territoriali;
d) dai medici di medicina generale e dai pediatri di base;
e) dal Centro regionale permanente per l'educazione sanitaria e la formazione del personale.
2. Il sistema previsto dal comma 1 viene indicato con il termine organizzazione diabetologica.
Art. 3. Piano sanitario regionale - Progetto obiettivo.
1. Il Piano sanitario regionale in uno specifico progetto obiettivo deve prevedere un programma, da predisporsi sentito il parere della Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, per pervenire gradualmente al completamento di una rete medico-assistenziale ottimale, che contenga i costi aggiuntivi e privilegi la razionalizzazione dell'attuale organizzazione e delle competenze già disponibili nel settore della diabetologia.
2. L'organizzazione diabetologica deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio economiche delle zone di utenza favorendo tra l'altro l'istituzione dei centri di diabetologia nell'ambito di un sistema dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico nelle sedi dei dipartimenti di emergenza.
Art. 4. Informatizzazione dell'organizzazione diabetologica e Registro regionale del diabete.
1. Ogni cittadino affetto da diabete viene munito di tessera personale, conforme al modello previsto dalla normativa nazionale, rilasciata dalla Unità sanitaria locale di appartenenza.
2. Al rilascio della tessera viene associata l'azione di informatizzazione dei dati epidemiologici.
3. Ogni struttura diabetologica viene a tal fine dotata di strumenti idonei alla raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati epidemiologici e clinici del paziente, secondo programmi comuni nell'ambito regionale, per la gestione di un registro regionale del diabete insulino dipendente e non insulino dipendente.
Art. 5. Integrazione della
1. All'articolo 13, secondo comma, lettera a) della
«- diabetologia e malattie dismetaboliche».
Art. 6. Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche.
1. Presso la Direzione regionale della sanità viene istituita la Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, di seguito denominata Commissione, il cui compito è quello di formulare proposte per le attività di prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e sue complicanze, favorendo i suggerimenti più idonei per consentire all'Amministrazione regionale di affrontare le linee di programmazione più aderenti alle esigenze dei cittadini diabetici.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) dall'Assessore alla sanità od in sua vece dal Direttore regionale della sanità, che la presiede;
b) da quattro esperti in materia diabetologica, designati dall'Assessore regionale alla sanità;
c) da tre rappresentanti delle associazioni diabetoloziche più rappresentative in regione, scelti dali'Assessore regionale alla sanità fra quelli designati dalle associazioni medesime;
d) da un funzionario della Direzione regionale della sanità;
e) da un funzionario della Direzione regionale dell'assistenza sociale
3. Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti particolarmente preparati sulla patologia diabetica e sue complicanze.
4. La Commissione dura in carica cinque anni, le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione ed i commissari sono rieleggibili.
5. I compiti di segreteria sono affidati ad un funzionario designato dalla Direzione regionale della sanità.
6. Ogni anno i risultati del lavoro svolto dalla Commissione devono pervenire, a mezzo di apposita relazione, ai componenti la competente Commissione consiliare permanente.
7. Ai componenti esterni della Commissione viene corrisposto un gettone di presenza ed il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
Art. 7. Educazione sanitaria - Formazione del personale.
1. Alle finalità di cui all'articolo 1, lettere f), g) ed h), l'Amministrazione regionale provvede secondo le seguenti disposizioni:
a) migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;
b) favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;
c) provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale addetto all'organizzazione diabetologica.
2. L'Amministrazione regionale assume, altresì, iniziative per inserire nei programmi di formazione permanente del personale paramedico insegnamenti specificatamente mirati alla diabetologia e alla diabetologia pediatrica.
3. I programmi di formazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di base e degli operatori a tutti i livelli devono comprendere anche la preparazione dei pazienti e delle loro famiglie, nonché delle associazioni culturali, ricreative, sportive e delle associazioni di volontariato.
4. L'organizzazione diabetologica deve prevedere l'accesso dei pazienti e dei familiari a momenti educativi concernenti l'autogestione della malattia.
5. Tali iniziative devono coinvolgere tutti gli operatori socio- sanitari ed essere strutturate in fasi di educazione individuale e di gruppo e svolgersi all'interno della struttura sanitaria o ad essa vicino, in collaborazione con le associazioni di volontariato.
6. L'Amministrazione regionale promuove, inoltre, soggiorni educativi- ricreativi per i pazienti diabetici, particolarmente in età evolutiva, al fine di sviluppare la necessaria conoscenza per un più corretto e consapevole approccio alla patologia.
7. Per lo sviluppo delle azioni di educazione sanitaria e formazione del personale è prevista la istituzione del Centro regionale permanente per l'educazione sanitaria e la formazione del personale, nell'ambito del quale sono utilizzate le esperienze acquisite dalle associazioni di volontariato operanti nel campo del diabete.
Art. 8. Fornitura gratuita dei presidi.
1. L'Amministrazione regionale emana idonee direttive alle Unità sanitarie locali, per assicurare ai diabetici la fornitura gratuita di tutti i presidi diagnostici e terapeutici, incluso il materiale d'uso, in qualità sufficiente, anche secondo le prescrizioni degli operatori dell'organizzazione diabetologica.
2. Le apparecchiature sperimentali o ad alto contenuto tecnologico quali i microinfusori fotometri, sistemi per l'autosomministrazione di insulina diversi dalle siringhe, sono concessi in uso ai singoli diabetici dai centri diabetologici o dagli ambulatori territoriali per il tempo necessario dettato dalle particolari situazioni patologiche del paziente.
Art. 9. Promozione attività di relazione.
1. L'Amministrazione regionale emana apposite direttive e promuove idonee iniziative di informazione al fine di assicurare la massima tutela per garantire il diritto allo studio, al lavoro ed ogni forma di vita associata nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 8 della
Art. 10. Norma finale e copertura della spesa.
1. Gli interventi di cui agli articoli 7, 8, comma 2, sono effettuati dalle Unità sanitarie locali della regione previa presentazione di specifici piani annuali, su cui viene sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 6, da elaborare secondo le direttive
dell'Amministrazione regionale, illustrativi:
a) della situazione in atto nel settore;
b) delle azioni necessarie ai sensi della
c) delle priorità per i singoli interventi;
d) dei costi relativi.
2. Alla copertura delle spese conseguenti le Unità sanitarie locali fanno fronte con i finanziamenti all'uopo assegnati dalla Regione a valere sui fondi a tal fine alla stessa assegnati dallo Stato ai sensi della
Art. 11. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.