§ 5.1.33 - Legge Regionale 1 giugno 1985, n. 23.
Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell'ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:01/06/1985
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Le Unità sanitarie locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 32 della Costituzione e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni, operano [...]
Art. 2.      Ai fini di cui all'articolo 1, compete alle Unità sanitarie locali rimuovere gli ostacoli di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo, che non permettono o ritardano la regolare [...]
Art. 3.      Nel trattamento sanitario ed assistenziale, gli operatori delle Unità sanitarie locali devono rispettare la dignità civile ed umana dell'utente, le sue convinzioni personali, politiche e [...]
Art. 4.      Nell'ambito della programmazione regionale, l'edilizia ospedaliera e socio-sanitaria, sia pubblica che convenzionata, dovrà prevedere, nelle opere di costruzione o di ristrutturazione, adeguati [...]
Art. 5.      Gli utenti hanno diritto di conoscere l'organizzazione dei servizi, nonché i compiti e le attribuzioni di amministratori ed operatori. A tal fine il Comitato di gestione delle Unità sanitarie [...]
Art. 6.      Salvo i casi di stato di necessità, nessun intervento chirurgico, esame diagnostico, terapia tradizionale specie se sperimentale, né alcun intervento assistenziale, socio-psicologico od [...]
Art. 7.      L'utente ha diritto di essere informato con anticipo ogni volta che, per motivi organizzativi, anche di carattere contingente, nel presidio in cui è ospitato o curato non si possa provvedere con [...]
Art. 8.      Il medico operante nei vari servizi e presidi dell'Unità sanitaria locale ed il medico di fiducia del paziente si consultano, ove necessario, per una maggiore conoscenza degli elementi utili [...]
Art. 9.      In attualità di ricovero, il regime dietetico deve tener conto, compatibilmente con le prescrizioni sanitarie, sia del gusto espresso che delle convinzioni religiose dell'utente
Art. 10.      I presidi e i servizi delle Unità sanitarie locali, sia pubblici che convenzionati al fine di garantire il normale equilibrio psico-affettivo del minore in età evolutiva e lo sviluppo armonico [...]
Art. 11.      Gli operatori che hanno la responsabilità degli interventi sanitari e psicoterapeutici, oltre a tenere informati i genitori sullo stato di salute del minore, li rendono edotti sugli atti [...]
Art. 12.      Fatti salvi, comunque, i casi di necessità, qualora il genitore neghi il proprio consenso ad attività diagnostica, terapeutica ed assistenziale, l'operatore che ritiene tale scelta [...]
Art. 13.      Quando si rende necessario il ricovero presso ospedali o case di cura convenzionate, uno dei genitori ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio in locali distinti da [...]
Art. 14.      Per conseguire le finalità di cui agli articoli 4 e 13, all'atto dell'istituzione o ristrutturazione dei reparti ostetrici e pediatrici, nell'ambito dei presidi pubblici o convenzionati, viene [...]
Art. 15.      L'Unità sanitaria locale, nell'ambito degli organici e della legislazione vigente, tenderà ad assicurare la presenza di personale dei servizi sociali, di assistenza di animazione e volontario, [...]
Art. 16.      I responsabili dei servizi e presidi delle Unità sanitarie locali, ove ricevano rimostranze scritte sul funzionamento delle strutture alle quali sono preposti, devono trasmetterle con propria [...]
Art. 17.      Fatti salvi i rimedi giurisdizionali, qualora all'interessato non venga fornita risposta al reclamo presentato entro un congruo termine ovvero qualora violazioni a diritti del malato si [...]
Art. 18.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.1.33 - Legge Regionale 1 giugno 1985, n. 23.

Norme per la salvaguardia dei diritti del cittadino nell'ambito dei servizi delle Unità sanitarie locali.

(B.U. 1 giugno 1985, n. 23).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     Le Unità sanitarie locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 32 della Costituzione e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni, operano nell'intento di assicurare, mediante la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e compatibilmente con i modelli organizzativi e funzionali fissati dalle disposizioni vigenti, prestazioni ottimali ed il più possibile adeguate ai bisogni dell'utente.

     Le stesse Unità sanitarie locali organizzano i servizi e presidi in modo da assistere preferibilmente gli utenti nel rispettivo ambiente di vita, evitando istituzionalizzazioni non necessarie in presidi residenziali.

     Nell'approntare gli schemi organizzativi dei servizi e presidi, si terrà conto, sempre compatibilmente alla loro funzionalità, anche delle abitudini di vita civile della popolazione.

 

     Art. 2.

     Ai fini di cui all'articolo 1, compete alle Unità sanitarie locali rimuovere gli ostacoli di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo, che non permettono o ritardano la regolare erogazione delle prestazioni ed assicurare ai cittadini forme di partecipazione alla verifica sull'andamento delle attività assistenziali svolte a favore della popolazione.

     I responsabili di servizi e presidi delle Unità sanitarie locali trasmettono all'Ufficio di direzione, anche su istanza degli utenti, eventuali rilievi e proposte in merito all'erogazione delle prestazioni ed al grado di efficienza delle attrezzature.

     L'Ufficio di direzione, nel rispetto delle competenze dei singoli servizi e presidi dell'Unità sanitaria locale, trasmette al Comitato di gestione, con il proprio parere, i rilievi e le proposte di cui al precedente comma.

 

     Art. 3.

     Nel trattamento sanitario ed assistenziale, gli operatori delle Unità sanitarie locali devono rispettare la dignità civile ed umana dell'utente, le sue convinzioni personali, politiche e religiose, la riservatezza, sia essa attinente alla sfera psicofisica che sociale del malato.

     Vanno agevolate altresì, compatibilmente con l'organizzazione dei servizi e presidi e nei limiti delle competenze nosologiche, le indicazioni o preferenze manifestate dall'utente circa i luoghi di diagnosi e cura, sia ambulatoriali che di ricovero.

 

     Art. 4.

     Nell'ambito della programmazione regionale, l'edilizia ospedaliera e socio-sanitaria, sia pubblica che convenzionata, dovrà prevedere, nelle opere di costruzione o di ristrutturazione, adeguati spazi conforto e sociali per gli utenti.

 

TITOLO II

I DIRITTI INDIVIDUALI DEGLI UTENTI

 

     Art. 5.

     Gli utenti hanno diritto di conoscere l'organizzazione dei servizi, nonché i compiti e le attribuzioni di amministratori ed operatori. A tal fine il Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali è impegnato a rendere manifesti con opportuni mezzi di informazione i dati di conoscenza necessari.

     Tutti gli operatori dell'Unità sanitaria locale devono essere identificabili attraverso targhetta che riporti nome, cognome, profilo professionale e posizione funzionale.

     Il ricoverato ha diritto di conoscere la propria diagnosi, anche provvisoria e la prognosi in termini per lui comprensibili.

     A tal fine, il medico che coordina le indagini e le cure o ha la responsabilità delle stesse è tenuto a fornire ogni utile informazione agli utenti.

     Qualora il sanitario ravvisi l'inopportunità di una conoscenza diretta, informerà i familiari o chi ha titolo in orario noto e prestabilito.

 

     Art. 6.

     Salvo i casi di stato di necessità, nessun intervento chirurgico, esame diagnostico, terapia tradizionale specie se sperimentale, né alcun intervento assistenziale, socio-psicologico od indagine, possono venir praticati contro la volontà dell'interessato, che, di norma è messo in condizione di rendersi conto di quanto gli viene proposto.

     Il paziente ha pertanto il diritto di chiedere all'operatore informazioni chiare ed esaurienti prima di qualsiasi indagine o trattamento, soprattutto per quanto concerne i disagi, i rischi e la durata, venendo informato anche del rischio, che eventualmente gli deriverà dal rifiuto del trattamento diagnostico-terapeutico proposto dal sanitario curante.

     In caso di rifiuto del paziente e se non sono possibili prestazioni alternative il responsabile della struttura provvederà, ove possibile, a trasferire il paziente in altra struttura secondo le modalità previste dal successivo articolo 7.

     Del rifiuto del paziente deve farsi esplicita menzione in cartella clinica indicando i motivi, le prestazioni sanitarie alternative proposte e le motivazioni tecniche del suo eventuale trasferimento in altra struttura.

     Al momento della raccolta dell'anamnesi, che deve essere svolta con la dovuta riservatezza il malato ha diritto di far riportare il suo pensiero in merito al suo stato di salute e ad eventuali o presunte incompatibilità con la terapia in atto.

     Allorché il malato è completamente o parzialmente incapace, di diritto o di fatto, di far valere i diritti di cui ai commi precedenti, gli stessi sono esercitati dalla persona che ha titolo e che ne risponde ai sensi di legge.

 

     Art. 7.

     L'utente ha diritto di essere informato con anticipo ogni volta che, per motivi organizzativi, anche di carattere contingente, nel presidio in cui è ospitato o curato non si possa provvedere con la tempestività che il caso richiede alle sue necessità di assistenza diagnosi e cura.

     Il trasferimento in altro presidio può avvenire nell'interesse dell'utente ovvero per rilevanti motivi organizzativi, sempreché le condizioni dell'interessato lo consentano e, salvo i casi di particolare urgenza, dopo che questi sia stato informato sulla necessità del provvedimento e sulle possibili alternative ad esso.

     In caso di necessità di degenza prolungata, il malato deve esserne messo a conoscenza in modo esauriente.

 

     Art. 8.

     Il medico operante nei vari servizi e presidi dell'Unità sanitaria locale ed il medico di fiducia del paziente si consultano, ove necessario, per una maggiore conoscenza degli elementi utili alla diagnosi ed alla cura.

     Al momento della dimissione dall'ospedale sono forniti per iscritto al medico di fiducia tutti i dati utili a garantire una continuità di trattamento.

 

     Art. 9.

     In attualità di ricovero, il regime dietetico deve tener conto, compatibilmente con le prescrizioni sanitarie, sia del gusto espresso che delle convinzioni religiose dell'utente.

     In tale condizione l'utente deve poter svolgere, da solo o con l'aiuto della struttura ed in modo adeguato, le proprie funzioni vitali e mantenere, compatibilmente con l'organizzazione e funzionalità dei servizi negli orari e spazi fissati e nella salvaguardia della tranquillità dei reparti di degenza, la propria vita di relazione ed i propri rapporti familiari e sociali.

     Durante tale condizione, si dovranno prevedere da parte dei competenti organi delle Unità sanitarie locali le forme e la possibilità di garantire incontri individuali o collettivi dell'utente con i rappresentanti delle associazioni di volontariato finalizzate all'assistenza dell'ammalato e delle associazioni aventi per finalità statutarie la tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario.

 

TITOLO III

TUTELA DELLA PERSONALITA' DEL MINORE DI ANNI 12

 

     Art. 10.

     I presidi e i servizi delle Unità sanitarie locali, sia pubblici che convenzionati al fine di garantire il normale equilibrio psico-affettivo del minore in età evolutiva e lo sviluppo armonico della sua personalità, assicurano il rispetto delle esigenze affettive, espressive ed educative del minore.

 

     Art. 11.

     Gli operatori che hanno la responsabilità degli interventi sanitari e psicoterapeutici, oltre a tenere informati i genitori sullo stato di salute del minore, li rendono edotti sugli atti diagnostico-terapeutici cui sarà sottoposto e sul loro significato terapeutico, coinvolgendoli nell'assistenza del minore stesso.

     Uno dei genitori ha la facoltà di assistere il minore durante le visite mediche e all'atto dei prelievi per esami di laboratorio e durante le medicazioni, ogni qualvolta detta assistenza non richieda l'adozione di particolari precauzioni sanitarie e non abbia controindicazioni igienico- sanitarie e sempreché nell'ambiente non siano presenti altri pazienti.

 

     Art. 12.

     Fatti salvi, comunque, i casi di necessità, qualora il genitore neghi il proprio consenso ad attività diagnostica, terapeutica ed assistenziale, l'operatore che ritiene tale scelta pregiudizievole per il minore ne informa il giudice minorile.

 

     Art. 13.

     Quando si rende necessario il ricovero presso ospedali o case di cura convenzionate, uno dei genitori ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio in locali distinti da quelli di degenza salvo il caso di minore ospitato in stanza singola.

     Ove possibile, è assicurata la permanenza del genitore anche nelle ore notturne.

     Al genitore che assiste il minore ricoverato è assicurata la possibilità di consumare i pasti in ospedale, al prezzo di costo.

 

     Art. 14.

     Per conseguire le finalità di cui agli articoli 4 e 13, all'atto dell'istituzione o ristrutturazione dei reparti ostetrici e pediatrici, nell'ambito dei presidi pubblici o convenzionati, viene previsto:

     a) per i reparti ostetrici, la trasformazione delle nursery in una serie di box, che consentano la permanenza di ciascuna mamma accanto al proprio neonato;

     b) per i reparti pediatrici, la strutturazione degli spazi di degenza in moduli da un posto-letto con annesso posto-ospite per uno dei genitori, sempreché il tipo di affezione consenta la promiscuità con un adulto apparentemente sano. Nessun genitore può soggiornare di norma in stanze di degenza a più posti-letto, quando questi siano occupati; ciò per motivi igienici e psicologici per gli altri minori ivi ospitati;

     un congruo numero di adeguati servizi igienici;

     spazi riservati a sale gioco

     spazi riservati a facilitare la presenza dei genitori in ospedale.

 

     Art. 15.

     L'Unità sanitaria locale, nell'ambito degli organici e della legislazione vigente, tenderà ad assicurare la presenza di personale dei servizi sociali, di assistenza di animazione e volontario, in appositi locali dei reparti ospedalieri e di altri presidi ospitanti minori specie a degenza protratta, allo scopo di garantire lo svolgimento di attività essenziali allo sviluppo psicologico ed emotivo e facilitare l'adattamento al nuovo ambiente del minore.

     Il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale stabilisce intese con gli organi scolastici competenti, volte ad organizzare, in locali idonei, attività didattiche ed integrative per i minori lungodegenti, al fine di agevolarne il reinserimento nella scuola ed il diritto allo studio.

     E' consentita la visita ai minori degenti, ove l'affezione lo consenta, da parte di minori sani, di età superiore ai sei anni, con il consenso dei genitori o di chi ne ha titolo.

     I minori ospiti in reparti e nelle strutture possono usare giocattoli o altri oggetti personali.

 

TITOLO IV

RIMOSTRANZE DEGLI UTENTI E LORO RISCONTRO

 

     Art. 16.

     I responsabili dei servizi e presidi delle Unità sanitarie locali, ove ricevano rimostranze scritte sul funzionamento delle strutture alle quali sono preposti, devono trasmetterle con propria relazione delucidativa al settore al quale afferiscono.

     Il responsabile del settore, trasmetterà, se necessario, la pratica al Comitato di gestione tramite il coordinatore sanitario dandone notizia all'interessato.

     In caso di mancato riscontro, entro 10 giorni, alle rimostranze presentate, l'utente o la persona che lo rappresenta, può inoltrare reclamo al Presidente del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale competente.

 

     Art. 17.

     Fatti salvi i rimedi giurisdizionali, qualora all'interessato non venga fornita risposta al reclamo presentato entro un congruo termine ovvero qualora violazioni a diritti del malato si ripetano, questi può segnalare il caso alla Direzione regionale dell'igiene e della sanità per i provvedimenti di competenza

 

     Art. 18.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.