Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 20/06/1988 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.170 - Legge Regionale 20 giugno 1988, n. 53. [1]
Modifica alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 concernente: «Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879».
(B.U. 21 giugno 1988, n. 79).
1. Il comma 12 dell'articolo 9 della
(Omissis) [2].
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Comma inserito nel testo della legge originaria.