§ 4.10.121 - Legge Regionale 14 aprile 1983, n. 25.
Norme per l'attuazione della Convenzione Italo-Jugoslava sulla difesa comune antigrandine.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:14/04/1983
Numero:25


Sommario
Art. 1.      La Regione finanzia l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia affinchè detto Ente possa, secondo quanto prevede la Convenzione tra la [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui al precedente articolo 1 ed in particolare per consentire all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura di sostenere le spese di investimento relative alla messa in [...]
Art. 3.      Per consentire all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura di sostenere le spese di funzionamento del sistema comune di difesa antigrandine viene autorizzata la spesa di lire 600 milioni [...]
Art. 4.      L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, per assicurare l'applicazione della Convenzione di cui al precedente articolo 1, effettuerà le spese necessarie secondo quanto disposto dal [...]


§ 4.10.121 - Legge Regionale 14 aprile 1983, n. 25.

Norme per l'attuazione della Convenzione Italo-Jugoslava sulla difesa comune antigrandine.

(B.U. 14 aprile 1983, n. 41).

 

Art. 1.

     La Regione finanzia l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia affinchè detto Ente possa, secondo quanto prevede la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia sulla difesa antigrandine firmata a Trieste il 6 aprile 1982, sostenere gli oneri relativi all'attuazione del sistema comune di difesa antigrandine e ogni altro onere conseguente all'applicazione della suddetta Convenzione per l'intero periodo di durata della stessa.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui al precedente articolo 1 ed in particolare per consentire all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura di sostenere le spese di investimento relative alla messa in funzione del sistema comune di difesa antigrandine è autorizzata la spesa di lire 2200 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985 [1].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito, al titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 7391 con la denominazione: «Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per spese di investimento relative alla messa in funzione del sistema comune di difesa antigrandine italo-jugoslavo» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2200 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l'esercizio 1983 e di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.

     Al predetto onere di lire 2200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 8, dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Sul precitato capitolo 7391 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

 

     Art. 3.

     Per consentire all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura di sostenere le spese di funzionamento del sistema comune di difesa antigrandine viene autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio 1985.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizio 1983-1985 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1985, al Titolo I, Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IV, il capitolo 2316 con la denominazione: «Finanziamento all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per spese di funzionamento del sistema comune antigrandine italo-jugoslavo» e con lo stanziamento di lire 600 milioni per l'esercizio 1985.

     Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 «Fondo di riserva per le spese impreviste» del precitato stato di previsione.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 lo stanziamento del precitato capitolo 2316 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto

 

     Art. 4.

     L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, per assicurare l'applicazione della Convenzione di cui al precedente articolo 1, effettuerà le spese necessarie secondo quanto disposto dal Regolamento finanziario previsto dalla Convenzione stessa, essendo, a tal fine e per quanto necessario, autorizzato a derogare alle norme di contabilità vigenti per gli Enti funzionali della Regione.

 

 


[1] Vedi il finanziamento per il sistema antigrandine di cui all'art. 4 della L.R. 29 gennaio 1985, n. 8.