Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 23/12/1980 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. Sono a carico della Regione tutti gli oneri per l'allacciamento degli insediamenti abitativi provvisori alla rete dell'E.N.E.L., sostenuti dai concessionari su autorizzazione del Commissario [...] |
Art. 2. Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 814 milioni per l'esercizio 1980. |
§ 4.10.91 - Legge Regionale 23 dicembre 1980, n. 79. [1]
Allacciamento degli insediamenti abitativi provvisori alla rete dell'E.N.E.L. - Intervento finanziario regionale integrativo di quello del Commissario straordinario del Governo.
(B.U. 23 dicembre 1980, n. 130).
Sono a carico della Regione tutti gli oneri per l'allacciamento degli insediamenti abitativi provvisori alla rete dell'E.N.E.L., sostenuti dai concessionari su autorizzazione del Commissario straordinario del Governo a norma dell'articolo 18 della
Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 814 milioni per l'esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5530 con la denominazione: «Oneri relativi all'allacciamento degli insediamenti abitativi provvisori alla rete dell'E.N.E.L., sostenuti dai concessionari» e con lo stanziamento di lire 814 milioni per l'esercizio 1980, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991: «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della