Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 18/08/1980 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Per assicurare la continuità nell'attività di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, i Consigli dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il [...] |
Art. 2. Al sindaco e ai pubblici amministratori, come individuati al precedente articolo 1, può essere attribuita per tutta la durata dell'incarico medesimo una indennità mensile straordinaria non [...] |
Art. 3. L'assolvimento dell'incarico di cui al precedente articolo 1 costituisce ad ogni effetto di legge espletamento del mandato previsto dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dalla legge 20 maggio [...] |
Art. 4. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 13 luglio 1976, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo 3 [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.86 - Legge Regionale 18 agosto 1980, n. 36.
Ulteriori disposizioni riguardanti amministratori locali di enti impegnati nell'opera di ricostruzione del Friuli e nuova disciplina dell'indennità straordinaria.
(B.U. 18 agosto 1980, n. 85).
Per assicurare la continuità nell'attività di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, i Consigli dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni possono in seduta pubblica incaricare il Sindaco ed altri propri componenti a dedicarsi a tempo pieno alla cura degli interessi collettivi del Comune di appartenenza.
La stessa facoltà, limitatamente al Presidente o ad un suo delegato, è concessa alle Amministrazioni provinciali di Udine e di Pordenone, alle Comunità montane comprendenti Comuni come dianzi specificato e al Consorzio di Comuni denominato Comunità collinare.
L'affidamento dell'incarico di cui al precedente primo comma può riguardare:
a) il Sindaco o un suo delegato e un altro amministratore per i Comuni classificati disastrati ed aventi una popolazione residente fino a 5.000 abitanti;
b) il Sindaco o un suo delegato e altri due amministratori, di cui uno appartenente alle minoranze, per i Comuni classificati disastrati ed aventi una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti;
c) il Sindaco o un suo delegato per i Comuni classificati gravemente danneggiati.
La popolazione residente nei singoli Comuni è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale.
L'incarico previsto dal presente articolo può essere conferito fino al 31 dicembre 1981.
Gli incarichi che i Comuni, le Province di Udine e Pordenone, le Comunità montane e la Comunità collinare hanno già regolarmente conferito o prorogato fino al 31 dicembre 1980, ai sensi dell'articolo 1 della
Al sindaco e ai pubblici amministratori, come individuati al precedente articolo 1, può essere attribuita per tutta la durata dell'incarico medesimo una indennità mensile straordinaria non superiore all'ammontare indicato al punto 9 dell'articolo 1 della
L'indennità straordinaria di cui al presente articolo, quale corrispettivo di un incarico a tempo pieno, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità prevista per l'assolvimento di incarichi presso lo stesso Ente o presso Enti, Comunità, Aziende, Consorzi cui partecipi l'Ente di appartenenza.
L'indennità straordinaria non spetta quando il Sindaco e gli altri pubblici amministratori, incaricati ai sensi dell'articolo 1, che abbiano un rapporto di lavoro dipendente, percepiscano regolarmente la propria retribuzione pur costretti ad assentarsi dal lavoro; l'indennità straordinaria non spetta, inoltre, quando essi percepiscano l'assegno di cui al punto 2 dell'articolo 3 della
L'assolvimento dell'incarico di cui al precedente articolo 1 costituisce ad ogni effetto di legge espletamento del mandato previsto dalla
Coloro ai quali è stato conferito l'incarico a tempo pieno, aventi un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico, a loro richiesta e per tutta la durata dell'incarico sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della
Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.