§ 4.10.85 - Legge Regionale 19 luglio 1980, n. 25.
Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, concernente l'occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:19/07/1980
Numero:25


Sommario
Art. unico.      In via d'interpretazione autentica, l'incremento dell'occupazione giovanile attuato in applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 e delle norme contenute nella [...]


§ 4.10.85 - Legge Regionale 19 luglio 1980, n. 25.

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, concernente l'occupazione giovanile.

(B.U. 19 luglio 1980, n. 78).

 

Art. unico.

     In via d'interpretazione autentica, l'incremento dell'occupazione giovanile attuato in applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 e delle norme contenute nella legge 1° giugno 1978, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, dal succitato articolo 1 richiamate, può riguardare all'occorrenza e nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 479 anche l'avviamento al lavoro di giovani iscritti nelle liste speciali di Comuni diversi da quelli classificati terremotati.