§ 4.10.81 - Legge Regionale 28 gennaio 1980, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, concernente interventi integrativi della Regione per la ripresa economica delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:28/01/1980
Numero:8


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Nel testo dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, la parola «presente» viene sostituita con «precedente», le parole «importo ammesso» vengono sostituite con «contributo [...]
Art. 3.      La spesa di lire 10.400.000.000 autorizzata con il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, a modifica di quanto previsto dal secondo comma dello stesso [...]


§ 4.10.81 - Legge Regionale 28 gennaio 1980, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, concernente interventi integrativi della Regione per la ripresa economica delle zone colpite dagli eventi sismici.

(B.U. 28 gennaio 1980, n. 11).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Nel testo dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, la parola «presente» viene sostituita con «precedente», le parole «importo ammesso» vengono sostituite con «contributo concesso» e la parola «oggetto» viene sostituita con «progetto» [2].

 

     Art. 3.

     La spesa di lire 10.400.000.000 autorizzata con il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1979, n. 66, a modifica di quanto previsto dal secondo comma dello stesso articolo, fa carico al capitolo 8213 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 10.400.000.000 per detto esercizio, mediante storno di pari importo dal capitolo 8367 del citato stato di previsione.

 

 


[1] Norma sostitutiva dell'art. 1 della L.R. 28 novembre 1979, n. 66. In realtà, trattandosi già di norma sostitutiva il riferimento va correttamente inteso al quinto comma dell'art. 12 della L.R. 10 gennaio 1977, n. 3.

[2] Trattandosi di norma già sostitutiva le modifiche di cui al presente articolo vanno correttamente riferite all'art. 13 della L.R. 10 gennaio 1977, n. 3.