§ 4.10.74 - Legge Regionale 16 agosto 1979, n. 43.
Esecuzione delle opere previste dalle ordinanze n. 206 e 215 del 30 aprile 1977 emesse dal Commissario straordinario del Governo nel Friuli.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:16/08/1979
Numero:43


Sommario
Art. unico.      A seguito di perizie di variante e supplettive resesi necessarie durante l'esecuzione delle opere previste dalle ordinanze n. 206 e 215 del 30 aprile 1977 emesse dal Commissario straordinario [...]


§ 4.10.74 - Legge Regionale 16 agosto 1979, n. 43. [1]

Esecuzione delle opere previste dalle ordinanze n. 206 e 215 del 30 aprile 1977 emesse dal Commissario straordinario del Governo nel Friuli.

(B.U. 18 agosto 1979, n. 84).

 

Art. unico.

     A seguito di perizie di variante e supplettive resesi necessarie durante l'esecuzione delle opere previste dalle ordinanze n. 206 e 215 del 30 aprile 1977 emesse dal Commissario straordinario del Governo nel Friuli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 1976 ed all'articolo 1 del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modifiche nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare, ove occorra, gli importi fissati dalle ordinanze predette per ciascuna opera, nei limiti delle economie conseguite nella realizzazione degli altri interventi previsti dalle ordinanze medesime.

     I fondi di cui alle sopracitate ordinanze possono essere utilizzati anche per finanziare oneri di perizia di variante e supplettiva relativa ai lavori di ripristino eseguiti sulla stessa strada e le cui originarie perizie siano state finanziate con altri mezzi già assegnati ai sensi della legge 29 maggio 1976, n. 336.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.