§ 4.10.71 - Legge Regionale 28 giugno 1979, n. 34.
Adeguamento della norma finanziaria relativa all'articolo 11 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:28/06/1979
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'articolo 11, primo comma, della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 11 miliardi per l'esercizio 1979.
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.71 - Legge Regionale 28 giugno 1979, n. 34.

Adeguamento della norma finanziaria relativa all'articolo 11 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3.

(B.U. 28 giugno 1979, n. 67).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'articolo 11, primo comma, della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 11 miliardi per l'esercizio 1979.

     Il predetto onere di lire 11 miliardi fa carico al capitolo 74S1 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e dell'articolo 14 della legge regionale 29 gennaio 1979, n. 5, il cui stanziamento viene elevato di lire 11 miliardi per l'esercizio 1979.

     Al predetto onere di lire 11 miliardi si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dal recupero previsto al secondo comma dell'articolo 11 della citata legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3.

     A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo III - Categoria XVI - Rubrica n. 1 - il capitolo 906 con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica integrale e montana, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati, questi ultimi, da Province e Comuni, ai Comuni ed al Centro regionale di sperimentazione agraria, sulla spesa ammessa a contributi comunitari, statali e regionali» e con lo stanziamento di lire 11 miliardi per l'esercizio 1979.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.