§ 4.10.13 - Legge Regionale 19 agosto 1971, n. 39.
Rimborso allo Stato di spese per lavori di carattere urgente ed inderogabile su edifici danneggiati da eventi calamitosi.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:19/08/1971
Numero:39


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico l'onere finanziario relativo alle somme che, in base all'articolo 1 del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, nella misura del 35% [...]
Art. 2.      La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.10.13 - Legge Regionale 19 agosto 1971, n. 39. [1]

Rimborso allo Stato di spese per lavori di carattere urgente ed inderogabile su edifici danneggiati da eventi calamitosi.

(B.U. 27 agosto 1971, n. 31).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico l'onere finanziario relativo alle somme che, in base all'articolo 1 del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, nella misura del 35% fissata dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 13 febbraio 1957, lo Stato ha addebitato a cittadini residenti nei Comuni di San Leonardo, Drenchia, Grimacco, Savogna, Pulfero e Stregna della Provincia di Udine, quale parziale rimborso delle spese dallo Stato stesso sostenute per lavori urgenti di riparazione effettuati su edifici di detti cittadini in dipendenza di calamità naturali.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III il capitolo 99 con la denominazione: «Rimborso allo Stato di spese per lavori urgenti ed inderogabili su edifici danneggiati da eventi calamitosi» e con lo stanziamento di lire 14 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1969 con l'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1970, n. 48.

     La spesa di cui al primo comma del presente articolo, previsto in lire 14 milioni, fa carico al sopracitato capitolo 99.

 

     Art. 2.

     La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.