§ 4.9.5 - Legge Regionale 8 giugno 1979, n. 29.
Ulteriore intervento a favore del porto di Trieste.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.9 traffici, porti ed attività emporiali
Data:08/06/1979
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Per le finalità di cui al Capo II della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1980, un limite di impegno di lire 500 milioni.
Art. 2.      Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con l'articolo 1 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire [...]


§ 4.9.5 - Legge Regionale 8 giugno 1979, n. 29. [1]

Ulteriore intervento a favore del porto di Trieste.

(B.U. 8 giugno 1979, n. 59).

 

Art. 1.

     Per le finalità di cui al Capo II della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1980, un limite di impegno di lire 500 milioni.

 

     Art. 2.

     Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con l'articolo 1 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1999.

     L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1982, fa carico al cap. 7821 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982, il cui stanziamento viene elevato, per il piano stesso, di lire 1.500 milioni.

     All'onere complessivo di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 7 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.