§ 4.9.4 - Legge Regionale 28 aprile 1978, n. 29.
Rifinanziamento delle leggi regionali 30 luglio 1974, n. 34; 29 marzo 1973, n. 22; 11 novembre 1975, n. 67 e 21 agosto 1976, n. 45 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.9 traffici, porti ed attività emporiali
Data:28/04/1978
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, è autorizzata per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 150 milioni, di cui lire 50 [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.
Art. 3.      Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 67, è autorizzata per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 120 milioni, di cui lire 20 [...]
Art. 4.      Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1976, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'esercizio 1978.


§ 4.9.4 - Legge Regionale 28 aprile 1978, n. 29. [1]

Rifinanziamento delle leggi regionali 30 luglio 1974, n. 34; 29 marzo 1973, n. 22; 11 novembre 1975, n. 67 e 21 agosto 1976, n. 45 concernenti progettazioni di opere portuali, ferroviarie e della viabilità.

(B.U. 28 aprile 1978, n. 30).

 

Art. 1.

     Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, è autorizzata per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 150 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria IX - il capitolo 7944 con la denominazione: «Spese per l'elaborazione dei piani di destinazione e di uso delle aree, nonché dei piani regolatori dei porti di Trieste, Monfalcone, Torviscosa e Porto Nogaro, in un sistema portuale integrato, sulla base delle previsioni della programmazione economica e della pianificazione urbanistica» e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978; a tale onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 12 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Presidenza della Giunta regionale - Trasporti e Traffici - Categoria XI - il capitolo 7104 con la denominazione: «Sovvenzione all'Ente Autonomo del Porto di Trieste per attività di studio, ricerca e progettazione di iniziative, opere e infrastrutture nel settore dei trasporti» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Trasporti e Traffici - Partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 67, è autorizzata per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 120 milioni, di cui lire 20 milioni per l'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito, al Titolo Il - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria IX - il capitolo 7942 con la denominazione: «Spese per la retribuzione di collaborazione nella attività di studio, ricerca e progettazione di opere e infrastrutture nel settore del trasporto ferroviario» e con lo stanziamento complessivo di lire 120 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 20 milioni per l'esercizio 1978 cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Trasporti e Traffici - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 4.

     Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 1976, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'esercizio 1978.

     La predetta spesa di lire 750 milioni fa carico al capitolo 7945 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguente mente elevato di lire 750 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 750 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 12 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.