§ 4.8.28 - Legge Regionale 28 aprile 1978, n. 28.
Contributi per la manutenzione delle strade provinciali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:28/04/1978
Numero:28


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali contributi una tantum a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.550 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 800 milioni per l'esercizio [...]


§ 4.8.28 - Legge Regionale 28 aprile 1978, n. 28. [1]

Contributi per la manutenzione delle strade provinciali.

(B.U. 28 aprile 1978, n. 30).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali contributi una tantum a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade classificate tra le provinciali.

     I contributi di cui al comma precedente saranno determinati in proporzione al chilometraggio delle strade che risultano classificate tra le provinciali al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.550 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 800 milioni per l'esercizio 1978 [2].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6868 con la denominazione: «Contributi una tantum a favore delle Amministrazioni provinciali a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade classificate tra le provinciali» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.550 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 800 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] La presente opera è stata ridotta a lire 2.050 milioni dall'art. 1, sesto comma, della L.R. 27 gennaio 1979, n. 3.