Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.7 risorse idriche |
Data: | 23/12/1980 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. Per le finalità di cui all'articolo 3 della L.R. 16 agosto 1979, n. 42, come integrato con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni nell'esercizio 1980 |
Art. 3. Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del capitolo 3053, dello stato di previsione della spesa del [...] |
Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 4.7.6 – L.R. 23 dicembre 1980, n. 76. [1]
Integrazione della legge regionale 16 agosto 1979, n. 42 recante provvedimenti per il rilevamento delle risorse idriche regionali, per la prevenzione delle inondazioni e per il controllo delle condizioni igieniche dei corpi idrici e degli scarichi fognari, ai fini dell'individuazione dei più idonei trattamenti depurativi.
(B.U. 23 dicembre 1980, n. 130).
Per le finalità di cui all'articolo 3 della
L'onere derivante dal precedente comma fa carico, per lire 500 milioni, al capitolo 3054 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l'esercizio 1980. All'onere in questione si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 9 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 1, la denominazione del citato capitolo 3054 viene così modificata: «Spese per il finanziamento di studi sui corpi idrici e sugli scarichi inquinanti, sulle forme di trattamento depurativo dei liquami fognari, nonché studi per la redazione di piani di risanamento dei bacini idrografici regionali.»
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della
Per le restanti lire 200 milioni autorizzate con il precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria III - il capitolo 3055, con la denominazione: «Spese per il finanziamento di studi sui corpi idrici, sulle caratteristiche degli scarichi inquinanti, sulle forme di trattamento depurativo dei liquami fognari, nonché studi per la redazione di piani di risanamento dei bacini idrografici regionali (art. 4, primo comma,
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 31 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 68 della