§ 4.4.4 - Legge Regionale 26 ottobre 1976, n. 57.
Modifiche, integrazioni e finanziamento delle leggi regionali in materia di miniere e cave.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 miniere - cave - torbiere
Data:26/10/1976
Numero:57


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Per le finalità previste dalla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi 1976-1979, la spesa complessiva di lire 500 [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Alle sedute del Comitato regionale delle miniere e delle cave, istituito con la legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, e ampliato con la legge regionale 16 agosto 1974, n. 42, l'Ingegnere capo [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Per le finalità previste dalla legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi 1976-1979, la spesa complessiva di lire 500 [...]


§ 4.4.4 - Legge Regionale 26 ottobre 1976, n. 57. [1]

Modifiche, integrazioni e finanziamento delle leggi regionali in materia di miniere e cave.

(B.U. 28 ottobre 1976, n. 88).

 

CAPO I

Modifiche, integrazioni e finanziamento della legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni Esecuzione e pubblicizzazione di piani di ricerca e valorizzazione delle sostanze minerarie

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi 1976-1979, la spesa complessiva di lire 500 milioni, di cui lire 125 milioni per l'esercizio 1976.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria X - il capitolo 6551 con la denominazione: «Spese per studi, indagini, prospezioni ed esplorazioni diretti alla valorizzazione delle sostanze minerali e delle energie del sottosuolo; per lavori e per l'acquisto, al medesimo fine, di attrezzature ed apparecchiature» e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 125 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 7 - partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

CAPO II

Modifiche, integrazioni e finanziamento della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 Contributi a fondo perduto sulle spese inerenti alla ricerca mineraria

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     Alle sedute del Comitato regionale delle miniere e delle cave, istituito con la legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, e ampliato con la legge regionale 16 agosto 1974, n. 42, l'Ingegnere capo del Distretto minerario di Trieste, il Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e il Capo dell'Ufficio del Genio Civile competenti per territorio possono farsi sostituire da un membro supplente.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi 1976-1979, la spesa complessiva di lire 500 milioni, di cui lire 125 milioni per l'esercizio 1976.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6611 con la denominazione: «Contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alle ricerche minerarie nel territorio regionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 125 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 7 - partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Norma modificativa dell'art. 1 della L.R. 24 ottobre 1966, n. 28.

[3] Norma modificativa del punto 9) dell'art. 2 della L.R. 18 agosto 1971, n. 38.

[4] Norma modificativa dell'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 18 agosto 1971, n. 38.