§ 4.3.17 - Legge Regionale 23 luglio 1979, n. 36.
Rifinanziamento del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, concernente provvidenze a favore dell'edilizia scolastica.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia scolastica
Data:23/07/1979
Numero:36


Sommario
Art. unico.      Per le finalità previste dagli artt. 2 e 4 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1980, un limite di impegno di lire 300 milioni.


§ 4.3.17 - Legge Regionale 23 luglio 1979, n. 36. [1]

Rifinanziamento del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, concernente provvidenze a favore dell'edilizia scolastica.

(B.U. 25 luglio 1979, n. 75).

 

Art. unico.

     Per le finalità previste dagli artt. 2 e 4 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1980, un limite di impegno di lire 300 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 al 1999 [1].

     L'onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982 fa carico al capitolo 8066 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 900 milioni.

     Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 (Rubrica n. 8 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[1] Vedi la riduzione dell'originario limite d'impegno di cui al quinto comma dell'art. 7 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14.