§ 4.2.67 - Legge Regionale 5 aprile 1985, n. 18.
Interventi a favore dell'edilizia universitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:05/04/1985
Numero:18


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi della Regione, ai Consorzi costituiti per il loro sviluppo, nonché alle Opere universitarie, contributi per far [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, a favore degli enti indicati nell'articolo 1 della presente legge, contributi per l'arredamento delle suddette sedi, nonché per [...]
Art. 3.      La spesa ammissibile per gli interventi di cui alla presente legge comprende anche il costo dell'area necessaria, gli oneri relativi all'I.V.A., nonché una quota, non superiore all'8% del costo [...]
Art. 4.      L'erogazione dei contributi avviene con le modalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Art. 5.      Le domande, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, vanno presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dai precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1985, di lire 2.000 milioni [...]


§ 4.2.67 - Legge Regionale 5 aprile 1985, n. 18. [1]

Interventi a favore dell'edilizia universitaria.

(B.U. 5 aprile 1985, n. 18).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università degli studi della Regione, ai Consorzi costituiti per il loro sviluppo, nonché alle Opere universitarie, contributi per far fronte alle spese necessarie alla progettazione, all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento, al riatto e alla ristrutturazione di edifici da destinare a sedi universitarie, a Case dello studente e, in genere, a fabbricati ed impianti destinati a servizi in favore degli studenti universitari.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, a favore degli enti indicati nell'articolo 1 della presente legge, contributi per l'arredamento delle suddette sedi, nonché per l'acquisto e l'impianto di attrezzature o apparecchiature per l'attività didattica e scientifica.

 

     Art. 3.

     La spesa ammissibile per gli interventi di cui alla presente legge comprende anche il costo dell'area necessaria, gli oneri relativi all'I.V.A., nonché una quota, non superiore all'8% del costo dei lavori, delle forniture e dell'eventuale acquisizione dell'area, per spese generali e di collaudo.

 

     Art. 4.

     L'erogazione dei contributi avviene con le modalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

 

     Art. 5.

     Le domande, ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, vanno presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, corredate dalla deliberazione del competente organo dell'Ente, da una relazione illustrativa del previsto intervento, nonché dal preventivo sommario della spesa.

     Limitatamente all'anno 1985, le domande dovranno essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dai precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1985, di lire 2.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7095 con la denominazione: «Contributi alle Università degli studi della Regione, ai Consorzi costituiti per il loro sviluppo, nonché alle Opere universitarie, per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici da destinare a sedi universitarie, a Case dello studente, a fabbricati e impianti destinati a servizi, nonché per l'arredamento delle suddette sedi e per l'acquisto e l'impianto di attrezzature o apparecchiature per l'attività didattica e scientifica» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1985, di lire 2.000 milioni per l'anno 1986 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

     Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985 (Rubrica n. 3 - Partita n. 21 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): dell'importo di lire 3.000 milioni, relativo all'anno 1985, la somma di lire 1.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 13/Rag. del 4 febbraio 1985.

     Sul precitato capitolo 7095 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa dei bilancio per l'anno 1985.


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.