§ 4.2.39 - Legge Regionale 8 marzo 1977, n. 14.
Interpretazione autentica dell'articolo 6 e rifinanziamento dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, concernente [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:08/03/1977
Numero:14


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1978, l'ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni e, [...]


§ 4.2.39 - Legge Regionale 8 marzo 1977, n. 14. [1]

Interpretazione autentica dell'articolo 6 e rifinanziamento dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, concernente «Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie».

(B.U. 10 marzo 1977, n. 27).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1978, l'ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni e, nell'esercizio finanziario 1980, l'ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:

 

 

esercizi 1978 e 1979             Lire 300 milioni

esercizi dal 1980 al 1997        Lire 800 milioni

esercizi 1998 e 1999             Lire 500 milioni

 

 

     L'onere di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1980, fa carico al capitolo 5815 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, a lire 4.800 milioni.

     Al conseguente onere di lire 1.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 (Rubrica n. 9 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 31 della L.R. 23 giugno 2005, n. 13, fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 31, comma 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 14 aprile 1983, n. 27. Vedi anche ai soli fini storici l'integrazione prevista dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1980, n. 77 al fine di sopperire alle maggiori spese derivanti dalle revisioni prezzi.