Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 turismo ed industria alberghiera |
Data: | 27/04/1988 |
Numero: | 0139 |
Sommario |
Art. 1. Al primo comma dell'art. 6 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola «dodicesimo» è sostituita dalla parola «tredicesimo». |
Art. 2. L'art. 9 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è abrogato. |
Art. 3. L'articolo 12 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è sostituito dal seguente articolo: |
Art. 4. Alla lettera «b» del secondo comma dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola «tremila» è sostituita dalla parola [...] |
Art. 5. L'art. 18 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è sostituito dal seguente articolo: |
Art. 6. L'art 21 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982 n. 90 e successive modifiche, è sostituito dal seguente articolo: |
Art. 7. All'art. 23 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola «settimo» è sostituita dalla parola «ottavo». |
Art. 8. All'art. 24 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola «nono» è sostituita dalla parola «decimo». |
Art. 9. L'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è abrogato. |
§ 3.18.79 - D.P.G.R. 27 aprile 1988, n. 0139.
Modifiche al Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, concernente la «disciplina delle agenzie di viaggio e turismo».
(B.U. 12 luglio 1988, n. 88).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO il proprio decreto n. 0475/Pres. di data 12 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1985, reg. 21, foglio 153, modificato con
CONSIDERATO che, con
ATTESO che, in conseguenza delle suindicate modificazioni, necessita apportare alcune modifiche ed integrazioni al suindicato Regolamento di esecuzione;
VISTO l'art. 42 dello statuto di autonomia;
RICHIAMATE la
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1736 di data 8 aprile 1988;
DECRETA
Sono approvate, per i motivi illustrati in narrativa, le modificazioni al Regolamento di esecuzione della
Ulteriori modifiche ed integrazioni, al Regolamento di esecuzione della
Al primo comma dell'art. 6 del Regolamento di esecuzione della
L'art. 9 del Regolamento di esecuzione della
L'articolo 12 del Regolamento di esecuzione della
(Omissis) [1].
Alla lettera «b» del secondo comma dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione della
L'art. 18 del Regolamento di esecuzione della
(Omissis) [2].
L'art 21 del Regolamento di esecuzione della
(Omissis) [3].
All'art. 23 del Regolamento di esecuzione della
All'art. 24 del Regolamento di esecuzione della
L'art. 26 del Regolamento di esecuzione della
[1] Articolo inserito nel testo del Regolamento originario.
[2] Vedi nota che precede.
[3] Vedi nota [1].