§ 3.18.79 - D.P.G.R. 27 aprile 1988, n. 0139.
Modifiche al Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, concernente la «disciplina delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:27/04/1988
Numero:0139


Sommario
Art. 1.      Al primo comma dell'art. 6 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola «dodicesimo» è sostituita dalla parola «tredicesimo».
Art. 2.      L'art. 9 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è abrogato.
Art. 3.      L'articolo 12 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è sostituito dal seguente articolo:
Art. 4.      Alla lettera «b» del secondo comma dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola «tremila» è sostituita dalla parola [...]
Art. 5.      L'art. 18 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è sostituito dal seguente articolo:
Art. 6.      L'art 21 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982 n. 90 e successive modifiche, è sostituito dal seguente articolo:
Art. 7.      All'art. 23 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola «settimo» è sostituita dalla parola «ottavo».
Art. 8.      All'art. 24 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola «nono» è sostituita dalla parola «decimo».
Art. 9.      L'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è abrogato.


§ 3.18.79 - D.P.G.R. 27 aprile 1988, n. 0139.

Modifiche al Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, concernente la «disciplina delle agenzie di viaggio e turismo».

(B.U. 12 luglio 1988, n. 88).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     VISTO il proprio decreto n. 0475/Pres. di data 12 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1985, reg. 21, foglio 153, modificato con D.P.G.R. n. 057/Pres. dd. 5 febbraio 1986, registrato alla Corte dei conti in data 26 marzo 1986, reg. 6, foglio 1, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, a seguito delle ulteriori modifiche ad essa apportate con legge regionale 3 aprile 1985, n. 16;

     CONSIDERATO che, con legge regionale 4 marzo 1988, n. 9, sono intervenute ulteriori modificazioni alla predetta normativa regionale in materia di agenzie di viaggio e turismo;

     ATTESO che, in conseguenza delle suindicate modificazioni, necessita apportare alcune modifiche ed integrazioni al suindicato Regolamento di esecuzione;

     VISTO l'art. 42 dello statuto di autonomia;

     RICHIAMATE la legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90; la legge regionale 13 giugno 1983, n. 50; la legge regionale 3 aprile 1985, n. 16; la legge regionale 4 marzo 1988, n. 9;

     SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1736 di data 8 aprile 1988;

 

DECRETA

 

     Sono approvate, per i motivi illustrati in narrativa, le modificazioni al Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, così come ulteriormente modificata con legge regionale 4 marzo 1988, n. 9, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale.

     Ulteriori modifiche ed integrazioni, al Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, «Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo» (approvato con D.P.G.R. n. 0475/Pres. del 12 settembre 1985 e modificato con D.P.G.R. n. 057/Pres. del 5 febbraio 1986).

 

Art. 1.

     Al primo comma dell'art. 6 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola «dodicesimo» è sostituita dalla parola «tredicesimo».

 

     Art. 2.

     L'art. 9 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è abrogato.

 

     Art. 3.

     L'articolo 12 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è sostituito dal seguente articolo:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     Alla lettera «b» del secondo comma dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola «tremila» è sostituita dalla parola «cinquemila».

 

     Art. 5.

     L'art. 18 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è sostituito dal seguente articolo:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     L'art 21 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982 n. 90 e successive modifiche, è sostituito dal seguente articolo:

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7.

     All'art. 23 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola «settimo» è sostituita dalla parola «ottavo».

 

     Art. 8.

     All'art. 24 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, la parola «nono» è sostituita dalla parola «decimo».

 

     Art. 9.

     L'art. 26 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modifiche, è abrogato.

 

 


[1] Articolo inserito nel testo del Regolamento originario.

[2] Vedi nota che precede.

[3] Vedi nota [1].